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Legge Regionale 14 maggio 1965, n. 17

Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell’aeroporto di Olbia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 800.000.000 da utilizzarsi per la esecuzione nell’aeroporto di Olbia delle opere di cui al punto 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4.
I mutui di cui al comma precedente dovranno essere ammortizzati in non meno di dieci annualità ad un tasso annuo non superiore al 7 per cento.


Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui all’articolo precedente.

Art.3
Le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui di cui all’articolo 1 debbono trovare capienza nei limiti della quota dell’imposta sul consumo della energia elettrica e del gas devoluta alla Regione Sarda.
Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a partire dall’esercizio finanziario 1966.


Art.4
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all’articolo 1, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell’Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art.5
Le opere realizzate con i mezzi finanziari di cui all’articolo 1 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Art.6
Nello stato di previsione dell’entrata del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965 è istituito il capitolo 41609, con l’importo di lire 800.000.000 e con la denominazione: “Ricavo dei mutui contratti per l’esecuzione di opere di sistemazione delle piste dell’aeroporto di Olbia”.

Art.7
Lo stanziamento del capitolo 26505 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965, che assume la denominazione “Spese per l’esecuzione di opere di sistemazione delle piste dell’aeroporto di Olbia (art. 1, n. 8, L.R. 13 giugno 1958, n. 4)”, è aumentato di lire 800.000.000.

Art.8
Nello Stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965 è istituito il capitolo 16146 con la seguente denominazione: “Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la sistemazione delle piste dell’aeroporto di Olbia e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui”.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 20.000.000 dal capitolo 38108 dello stesso stato di previsione.
Le spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione e quelle occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui all’articolo 1 fanno carico al capitolo 16146 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.9
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 1 luglio 1965

Corrias