Legge Regionale 18 agosto 1966, n. 8
Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1959, numero 14, concernente: Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, numero 12, recante interventi a favore degli agricoltori.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 maggio 1960 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro il 31 agosto 1967 abbiano regolato il loro debito“.
Art.2
Art.3
Art.4
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo 31508 - (di nuova istituzione) - Restituzione da parte degli allevatori della quota dovuta sui prestiti agli stessi erogati per acquisto di mangimi (L.R. 12 novembre 1954, n. 21; L.R. 13 ottobre 1955, n. 13; L.R. 26 ottobre 1956, n. 27; L.R. 30 marzo 1957, n. 12; L.R. 7 febbraio 1958, n. 2; L.R. 16 ottobre 1959, n. 14)
L. 228.063.685
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento:
Capitolo 16134 - (di nuova istituzione) - Contributi agli allevatori sulla quota dagli stessi dovuta dei prestiti ai medesimi erogati per acquisto di mangimi (L.R. 12 novembre 1954, n. 21; L.R. 13 ottobre 1955, n. 13; L.R. 26 ottobre 1956, n. 27; L.R. 30 marzo 1957, n. 12; L.R. 7 febbraio 1958, n. 2; L.R. 16 ottobre 1959, n. 14)
L. 205.257.315
Capitolo 11191 - Spese correnti eventuali e varie
L. 22.806.370.
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 18 agosto 1966
Serra