Legge Regionale 26 ottobre 1966, n. 10
Provvidenze per l’ammasso dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nella campagna 1965-1966.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’ammasso è affidato a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.
Art.2
1) l’Ispettore provinciale dell’agricoltura, che la presiede;
2) un rappresentante dell’ente ammassatore;
3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana, un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue, ed un rappresentante provinciale dell’Associazione generale delle cooperative italiane;
4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e un rappresentante provinciale dell’Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;
5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Compito delle Commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.
Art.3
Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell’1 per cento da porre a carico dei conferenti.
Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.
Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l’ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell’operazione.
Art.4
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art.5
Nello stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio lo stanziamento del capitolo 10401 “Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)” è variato in aumento di lire 300 milioni.
I contributi sulle spese complessive di gestione dell’ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” ed i contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati fanno carico al capitolo 26651 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1966.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 26 ottobre 1966.
Dettori