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Legge Regionale 9 dicembre 1967, n. 29

Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1954.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1954)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata,
In

L.10.887.282.875
Delle quali furono riscosse

L.10.472.487.844
E rimasero da riscuotere

L. 414.795.031


Art.2
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata,
In

L.10.887.282.875
Delle quali furono riscosse

L.10.472.487.844
E rimasero da riscuotere

L. 414.795.031


Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1954 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate

L 10.823.821.759
Spese

L 9.127.125.929
Avanzo effettivo

L 1.696.695.830
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrate

L. 63.461.116
Spese

L. 2.051.312.222
Disavanzo per movimenti di capitali

L. 1.987.851.106
RIEPILOGO GENERALE
Entrata

L. 10.887.282.875
Spesa

L. 11.178.438.151
Disavanzo finale

L. 291.155.276


ENTRATE E SPESE RESIDUE
(degli esercizi finanziari precedenti)
Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1953 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata, in L 7.437.136.869 delle quali furono riscosse L 4.358.615.971 e rimasero da riscuotere L 3.078.520.898.

Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1953 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa, in L 16.695.722.964 delle quali furono pagate L 7.211.487.509 e rimasero da pagare L 9.484.235.455

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954)
Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1954 (art. 1) L 414.795.031
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) L 3.078.520.898
Somme riscosse rimaste da versare L 2.049.782.801
Residui attivi al 31 dicembre 1954 L 5.543.098.730


Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1954 (art. 2) L 5.354.251.696
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) L 9.484.235.455
Residui passivi al 31 dicembre 1954 L 14.838.487.151


Art.8
E’accertato nella somma di lire 219.025.140 il disavanzo finanziario della Regione per l’esercizio finanziario 1954, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Entrate dell’esercizio finanziario 1954: L 10.887.282.875,00.
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè: Accertati al 1º gennaio 1954: L 16.768.245.571, accertati al 31 dicembre 1954: L 16.695.722.964, per una differenza attiva di 72.522.607,00.
Totale delle attività: L 10.959.805.482,00.
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1954: L 354.859.945,17.
Totale a pareggio delle passività: L 11.314.665.427,17.
PASSIVITA’
Disavanzo finanziario al 1º gennaio 1954: L 135.834.805,17.
Spese dell’esercizio finanziario 1954: L 11.178.438.151,00.
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1954: L 7.437.529.340.
Accertati al 31 dicembre 1954: L 7.437.136.869, per una differenza passiva di L 392.471,00.
Totale delle passività: L 11.314.665.427,17.
Alla regolazione del disavanzo finanziario dell’esercizio 1954, accertato in lire 219.125.140, si provvede con l’impiego del saldo dello stanziamento iscritto al capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1960.


DISPOSIZIONI SPECIALI
Art.9
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:
Decreto 13 luglio 1954, n. 9230/2101

L 10.000.000
Decreto 12 agosto 1954, n. 10772/2349

L 10.000.000
Decreto 15 settembre 1954, n. 12279/2561

L.2.000.000
Decreto 23 novembre 1954, n. 15562/2977

L 18.000.000
E’ approvata l’eccedenza d’impegno di lire 16.564.697 risulta in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo 30 «Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, dell’ispettorato regionale delle foreste, di quelli dipartimentali del Corpo forestale di polizia e del Commissariato regionale per gli usi civici (art.7 d.p.g. 19 maggio 1950, n.327) (spesa fissa); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art.5, l.r.29 aprile 1953, n.13) (spesa fissa)» dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1055.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 dicembre 1967.

Del Rio