Legge Regionale 28 agosto 1968, n. 40
Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il contributo è pari al 70 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato; non potrà, in ogni caso, superare l’importo di lire 700.000.
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i Comuni i cui territori ricadano anche in parte nei comprensori turistici delimitati dalla Cassa per il Mezzogiorno, e che possono ottenere da detto ente contributi allo stesso titolo.
In ogni caso non è consentito il cumulo con contributi concessi allo stesso titolo dallo Stato od altri enti pubblici.
Per la determinazione della popolazione è fatto riferimento ai dati dell’Istituto centrale di statistica sulla popolazione residente al 31 dicembre 1966.
Art.2
Art.3
Art.4
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 28 agosto 1968.
Del Rio