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Legge Regionale 28 agosto 1968, n. 40

Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti un contributo sulle spese per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione previsti dall’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Il contributo è pari al 70 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato; non potrà, in ogni caso, superare l’importo di lire 700.000.
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i Comuni i cui territori ricadano anche in parte nei comprensori turistici delimitati dalla Cassa per il Mezzogiorno, e che possono ottenere da detto ente contributi allo stesso titolo.
In ogni caso non è consentito il cumulo con contributi concessi allo stesso titolo dallo Stato od altri enti pubblici.
Per la determinazione della popolazione è fatto riferimento ai dati dell’Istituto centrale di statistica sulla popolazione residente al 31 dicembre 1966.


Art.2
Alla determinazione del contributo e all’assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale agli Enti Locali, il quale ne dispone altresì la liquidazione non appena approvati dai competenti organi i regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione.

Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 14201 “Contributi ai comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione”, a favore del quale è stornata la somma di lire 80.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

Art.4
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 14201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 agosto 1968.

Del Rio