Legge Regionale 27 dicembre 1968, n. 49
Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle Organizzazioni dei Lavoratori.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
a) l’Assessore regionale al Lavoro, che la presiede;
b) l’Assessore regionale alla Rinascita, o un suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 10, numeri 1) e 4), della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.
Art.3
I rappresentanti di cui al punto c) del precedente articolo 2 sono designati dalle rispettive organizzazioni.
Art.4
Art.5
“Contributi, concorsi e sussidi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori”.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione “Fondo per fronteggiare oneri pendenti da nuove disposizioni legislative”.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15413 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge negli esercizi futuri si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 27 dicembre 1968.
Del Rio