Legge Regionale 11 dicembre 1969, n. 32
Norme interpretative della LR 5 maggio 1969, n. 18 - Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale salariato.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Agli avventizi di IV categoria ed ai salariati temporanei, nominati ai sensi della LR 16 maggio 1968, n. 28, le indennità di cui sopra vengono corrisposte in base alle mansioni esercitate, ove rientrino fra quelle contemplate negli articoli 1, 2 e 3 della LR 5 maggio 1969, n. 18.
Art.2
Le indennità di cui all’art. 1, 2º comma, della LR 5 maggio 1969, n. 18, spettano per l’intero mese, e non vengono corrisposte nei casi di cui all’art. 4, 2º comma, della predetta legge regionale.
Art.3
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 11 dicembre 1969.
Del Rio