Legge Regionale 16 dicembre 1970, n. 40
Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1º dicembre 1967, n. 22, relative a provvedimenti per l’ammasso dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nelle campagne 1965-66 e 1966-67.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“I contributi sulle spese complessive di gestione dello ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” ed i contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati fanno carico al capitolo 26651 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.2
“Contributi ed oneri connessi sulle spese complessive di gestione dell’ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nelle campagne 1965 - 1966 e contributi ed oneri connessi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti”.
A favore del predetto capitolo 26648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 215.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.
Art.3
“Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 26651 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi”.
Art.4
“Contributi ed oneri connessi sulle spese complessive di gestione dell’ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nella campagna 1966-1967, e contributi ed oneri connessi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti”.
A favore del predetto capitolo 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 75.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.
Art.5
La corresponsione di detti interessi sarà limitata al periodo di tempo intercorrente tra la presentazione, da parte degli Enti di cui al precedente comma, del conto relativo alle spese previste negli articoli 3 e 4 delle leggi suindicate e l’entrata in vigore della presente legge.
Le spese relative all’attuazione di quanto disposto dai precedenti commi graveranno, rispettivamente per gli ammassi relativi alle annate 1965-66 e 1966-67, sui capitoli 26648 e 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 16 dicembre 1970.
Abis