Legge Regionale 30 settembre 1971, n. 25
Norme per l’attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il Piano per le zone interne, come articolazione del Piano di rinascita, persegue la finalità di conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.
Art.2
Il Piano fissa gli obiettivi e le fasi dello sviluppo, indica i mezzi finanziari necessari per conseguirli, e determina le forme e gli strumenti attraverso i quali potrà essere realizzato il coordinamento dei programmi.
La Regione Sarda è impegnata a garantire l’aggiuntività dei fondi assegnati dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, o di altri eventuali stanziamenti straordinari sia nella predisposizione del Piano e dei programmi operativi di intervento sia nella fase della loro attuazione.
Art.3
Art.4
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull’attuazione del Piano, con particolare riguardo al rispetto dell’aggiuntività di cui al precedente articolo 2.
Art.5
I programmi esecutivi pluriennali vengono formulati ed approvati secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.
Art.6
tre membri designati dalle Federazioni dei coltivatori diretti;
tre membri designati dalla Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;
tre membri designati dall’Unione contadini Italiani (UCI);
tre membri designati dall’Unione agricoltori;
tre membri designati dalla Confederazione cooperativa italiana;
tre membri designati dalla Lega cooperative e mutue;
un rappresentante eletto dal Comitato di ciascuna zona territoriale omogenea interessata agli interventi;
tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali;
sette esperti nominati dalla Giunta regionale su conforme proposta dell’Assessore regionale alla rinascita e scelti tra docenti delle Facoltà di agraria e veterinaria dell’Università di Sassari, tra i tecnici e amministratori dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna, del Centro regionale agrario sperimentale e tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei dottori agronomi e veterinari.
Art.7
a) alla creazione di un demanio fondiario regionale mediante acquisto o esproprio di terreni, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di terreni su cui attuare la trasformazione, e alla creazione di efficienti aziende zootecniche anche nei terreni dei comuni e degli enti pubblici operanti in agricoltura, attuando le opere di bonifica e di trasformazione necessarie;
b) al fine di promuovere lo sviluppo dell’impresa diretto - coltivatrice e di garantire il diritto degli affittuari coltivatori diretti a compiere miglioramenti e le trasformazioni del fondo di cui al titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e alle altre norme vigenti in materia, con la concessione di contributi ai coltivatori diretti, singoli o associati, per l’attuazione di piani organici di trasformazione per realizzare aziende ottimali secondo le misure massime e le modalità previste dalle norme nazionali e regionali in materia;
c) alla realizzazione di impianti di interesse interaziendale per l’approvvigionamento di prodotti e mezzi tecnici necessari alle aziende e per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti zootecnici da affidare in gestione a organismi cooperativi di produttori;
d) alla realizzazione di programmi di forestazione in relazione alle necessità occupative delle zone interessate dal processo di ristrutturazione del settore agro - pastorale, nonchè per la difesa del suolo;
e) alla realizzazione di infrastrutture essenziali alla attuazione dei piani di valorizzazione di cui ai successivi articoli.
Art.8
I piani zonali, tenendo conto della complessità e della natura dei problemi dei vari settori economici e delle potenzialità produttive e delle situazioni sociali dei vari ambienti, traducono nel territorio le scelte previste dai piani globali di sviluppo.
I piani zonali definiscono all’interno della zona, per ciascuna area omogenea, il quadro degli interventi pubblici, ne stabiliscono il grado di interdipendenza e le priorità, determinano la misura, la natura e le modalità degli incentivi necessari ad orientare nel senso delle scelte programmatiche l’azione degli operatori economici.
Art.9
I piani zonali sono vincolanti per la pubblica amministrazione e per i privati ed hanno gli stessi effetti dei piani generali di bonifica.
Art.10
Il piano di valorizzazione, in un disegno più ampio che può superare anche l’ambito delle diverse aree e zone omogenee, deve specificare la dotazione di opere pubbliche delle strutture interaziendali, dei servizi sociali e degli impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti occorrenti, nonchè gli strumenti per l’assistenza tecnica e finanziaria da mettere in atto a favore delle aziende singole o associate.
Il piano di valorizzazione fa parte integrante del piano zonale.
Art.11
Art.12
L’assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato della zona territoriale omogenea interessata.
Art.13
I terreni acquisiti con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 7 saranno dati in concessione a coltivatori, preferibilmente associati, i quali dovranno essere cointeressati alla gestione fin dal momento iniziale della trasformazione.
I terreni, oltre che per la costituzione del demanio, possono anche essere utilizzati per l’ampliamento e la razionalizzazione delle aziende attualmente esistenti mediante concessione in uso ai coltivatori diretti.
La Regione Sarda può realizzare aziende speciali regionali per la produzione foraggera e per la costituzione di centri di selezione del bestiame.
I terreni a vocazione prevalentemente forestale acquisiti al demanio fondiario regionale sono trasferiti alla Azienda delle foreste demaniali della Sardegna che provvederà a tutte le operazioni colturali.
Art.14
In via eccezionale i programmi esecutivi finanziati con le prime tre annualità disponibili sui fondi della legge 30 ottobre 1969, n. 811, che dovranno essere presentati al Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1971, possono essere attuati secondo gli indirizzi della presente legge anche prima che siano approvati e operanti i piani zonali.
Art.15
Art.16
Art.17
Per tutti gli interventi previsti dalla presente legge si applicano, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.
Art.18
Per assolvere i suoi compiti di direzione, di coordinamento e di controllo degli interventi, l’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste provvederà ad istituire un Ufficio speciale per l’attuazione del Piano.
Per la predisposizione dei piani di valorizzazione e per l’esecuzione degli interventi, la Regione Sarda si avvarrà a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, dell’ETFAS - Ente di sviluppo agricolo in Sardegna - il quale istituirà una apposita Sezione speciale operante nelle zone di intervento; si avvarrà inoltre di altri enti regionali e della collaborazione di organismi cooperativi operanti nei singoli settori interessanti le zone a prevalente economia pastorale della Sardegna.
Art.19
Le spese faranno carico al “Fondo“ di cui all’articolo 22 della presente legge.
Art.20
esercizio 1971 lire 100 milioni
esercizio 1972 lire 2.450 milioni
esercizio 1973 lire 2.450 milioni
esercizio 1974 lire 3.000 milioni
esercizio 1975 lire 3.000 milioni
esercizio 1976 lire 3.000 milioni
esercizio 1977 lire 3.000 milioni
esercizio 1978 lire 3.000 milioni
Art.21
Art.22
a) gli stanziamenti previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811;
b) gli stanziamenti previsti dall’articolo 20 della presente legge;
c) le entrate derivanti dalle concessioni di cui agli articoli 7 e 13, della presente legge;
d) eventuali finanziamenti comunitari, statali e regionali destinati a realizzare le stesse finalità della presente legge.
Art.23
Art.24
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 100.000.000
Capitolo 26625 bis - Somme da versarsi al Fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811 L. 100.000.000
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1971, determinate in Lire 2.450.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, ed in Lire 3.000.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, si farà fronte per metà mediante utilizzo di una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e per l’altra metà mediante l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, devolute alla Regione Sarda, derivate dal naturale incremento.
Art.25
Art.26
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 30 settembre 1971.
Giagu de Martini