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Legge Regionale 30 settembre 1971, n. 25

Norme per l’attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione Sarda predispone un piano organico di interventi al fine di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle zone interne dell’Isola a prevalente economia pastorale.
Il Piano per le zone interne, come articolazione del Piano di rinascita, persegue la finalità di conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.


Art.2
l Piano sarà realizzato con la utilizzazione dei fondi aggiuntivi assegnati alla Regione Sarda dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e con finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato e della Regione Sarda.
Il Piano fissa gli obiettivi e le fasi dello sviluppo, indica i mezzi finanziari necessari per conseguirli, e determina le forme e gli strumenti attraverso i quali potrà essere realizzato il coordinamento dei programmi.
La Regione Sarda è impegnata a garantire l’aggiuntività dei fondi assegnati dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, o di altri eventuali stanziamenti straordinari sia nella predisposizione del Piano e dei programmi operativi di intervento sia nella fase della loro attuazione.


Art.3
Il Piano, al fine di assicurare un più rapido ed armonico sviluppo delle zone interne a prevalente economica pastorale in considerazione dello stato di particolare depressione economica e di malessere sociale, potrà stabilire le misure e le modalità particolari di una incentivazione aggiuntiva nei diversi settori economici.

Art.4
Il Piano viene formulato ed approvato con le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull’attuazione del Piano, con particolare riguardo al rispetto dell’aggiuntività di cui al precedente articolo 2.


Art.5
Il Piano globale si articola in programmi esecutivi pluriennali. I fondi di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e di cui all’articolo 20 della presente legge, vengono destinati esclusivamente ad interventi diretti allo sviluppo del settore agro - pastorale.
I programmi esecutivi pluriennali vengono formulati ed approvati secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.


Art.6
In luogo del Comitato di consultazione sindacale di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per quel che riguarda gli interventi dei programmi esecutivi nel settore agro - pastorale previsti dalla presente legge, è istituita una Consulta regionale formata da:
tre membri designati dalle Federazioni dei coltivatori diretti;
tre membri designati dalla Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;
tre membri designati dall’Unione contadini Italiani (UCI);
tre membri designati dall’Unione agricoltori;
tre membri designati dalla Confederazione cooperativa italiana;
tre membri designati dalla Lega cooperative e mutue;
un rappresentante eletto dal Comitato di ciascuna zona territoriale omogenea interessata agli interventi;
tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali;
sette esperti nominati dalla Giunta regionale su conforme proposta dell’Assessore regionale alla rinascita e scelti tra docenti delle Facoltà di agraria e veterinaria dell’Università di Sassari, tra i tecnici e amministratori dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna, del Centro regionale agrario sperimentale e tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei dottori agronomi e veterinari.


Art.7
Gli interventi dei programmi esecutivi saranno prioritariamente rivolti:
a) alla creazione di un demanio fondiario regionale mediante acquisto o esproprio di terreni, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di terreni su cui attuare la trasformazione, e alla creazione di efficienti aziende zootecniche anche nei terreni dei comuni e degli enti pubblici operanti in agricoltura, attuando le opere di bonifica e di trasformazione necessarie;
b) al fine di promuovere lo sviluppo dell’impresa diretto - coltivatrice e di garantire il diritto degli affittuari coltivatori diretti a compiere miglioramenti e le trasformazioni del fondo di cui al titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e alle altre norme vigenti in materia, con la concessione di contributi ai coltivatori diretti, singoli o associati, per l’attuazione di piani organici di trasformazione per realizzare aziende ottimali secondo le misure massime e le modalità previste dalle norme nazionali e regionali in materia;
c) alla realizzazione di impianti di interesse interaziendale per l’approvvigionamento di prodotti e mezzi tecnici necessari alle aziende e per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti zootecnici da affidare in gestione a organismi cooperativi di produttori;
d) alla realizzazione di programmi di forestazione in relazione alle necessità occupative delle zone interessate dal processo di ristrutturazione del settore agro - pastorale, nonchè per la difesa del suolo;
e) alla realizzazione di infrastrutture essenziali alla attuazione dei piani di valorizzazione di cui ai successivi articoli.


Art.8
Per una più specifica ed organica definizione degli obiettivi generali di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione regionale, tramite l’Assessorato regionale alla rinascita, curerà la predisposizione di piani zonali.
I piani zonali, tenendo conto della complessità e della natura dei problemi dei vari settori economici e delle potenzialità produttive e delle situazioni sociali dei vari ambienti, traducono nel territorio le scelte previste dai piani globali di sviluppo.
I piani zonali definiscono all’interno della zona, per ciascuna area omogenea, il quadro degli interventi pubblici, ne stabiliscono il grado di interdipendenza e le priorità, determinano la misura, la natura e le modalità degli incentivi necessari ad orientare nel senso delle scelte programmatiche l’azione degli operatori economici.


Art.9
I piani zonali di cui all’articolo precedente sono approvati dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per i piani e i programmi della legge 11 giugno 1962, n. 588.
I piani zonali sono vincolanti per la pubblica amministrazione e per i privati ed hanno gli stessi effetti dei piani generali di bonifica.


Art.10
In esecuzione dei piani zonali vengono predisposti per aree agrarie omogenee piani di valorizzazione che debbono contenere l’individuazione catastale dei terreni ricadenti nell’area, le imprese agricole che in essi svolgono totalmente o parzialmente la propria attività e le relative forze di lavoro. I piani debbono altresì: prospettare il tipo di azienda ottimale per consistenza e per forme di conduzione che ne realizzi gli obiettivi; indicare il programma di sistemazione fondiaria e di trasferimenti di proprietà, volontari o coattivi, necessari per attuare il programma; indicare le direttive fondamentali per le trasformazioni obbligatorie di cui all’articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Il piano di valorizzazione, in un disegno più ampio che può superare anche l’ambito delle diverse aree e zone omogenee, deve specificare la dotazione di opere pubbliche delle strutture interaziendali, dei servizi sociali e degli impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti occorrenti, nonchè gli strumenti per l’assistenza tecnica e finanziaria da mettere in atto a favore delle aziende singole o associate.
Il piano di valorizzazione fa parte integrante del piano zonale.


Art.11
Per assicurare la effettiva partecipazione locale delle categorie interessate alla formulazione ed approvazione dei piani zonali, i Comitati zonali di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sono integrati da quindici rappresentanti di categoria nominati dall’Assessore regionale alla rinascita su designazione delle organizzazioni di cui al precedente articolo 6.

Art.12
I piani di valorizzazione agricola di cui al precedente articolo 10 debbono essere sottoposti all’esame di una assemblea comunale od intercomunale dei titolari delle imprese diretto - coltivatrici ricadenti nel comprensorio interessato al piano di valorizzazione.
L’assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato della zona territoriale omogenea interessata.


Art.13
La Regione Sarda procede all’acquisto o all’esproprio dei terreni soltanto quando ciò sia previsto dai piani di valorizzazione agricola.
I terreni acquisiti con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 7 saranno dati in concessione a coltivatori, preferibilmente associati, i quali dovranno essere cointeressati alla gestione fin dal momento iniziale della trasformazione.
I terreni, oltre che per la costituzione del demanio, possono anche essere utilizzati per l’ampliamento e la razionalizzazione delle aziende attualmente esistenti mediante concessione in uso ai coltivatori diretti.
La Regione Sarda può realizzare aziende speciali regionali per la produzione foraggera e per la costituzione di centri di selezione del bestiame.
I terreni a vocazione prevalentemente forestale acquisiti al demanio fondiario regionale sono trasferiti alla Azienda delle foreste demaniali della Sardegna che provvederà a tutte le operazioni colturali.


Art.14
La Giunta regionale è impegnata a predisporre i piani zonali e i relativi piani di valorizzazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
In via eccezionale i programmi esecutivi finanziati con le prime tre annualità disponibili sui fondi della legge 30 ottobre 1969, n. 811, che dovranno essere presentati al Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1971, possono essere attuati secondo gli indirizzi della presente legge anche prima che siano approvati e operanti i piani zonali.


Art.15
Per consentire la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 7, sono concesse, a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, anticipazioni in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art.16
Gli interventi del Piano e dei programmi esecutivi saranno accompagnati dall’attività regionale di assistenza tecnica allo sviluppo con particolare riguardo alla diffusione delle più razionali tecniche di alimentazione nonché alla esecuzione di programmi di selezione e di risanamento del bestiame ed alla commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Art.17
Gli interventi da eseguirsi ai sensi della presente legge sono a tutti gli effetti di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
Per tutti gli interventi previsti dalla presente legge si applicano, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.


Art.18
Il compito di dare attuazione agli interventi nel settore agro - pastorale previsti nel Piano e nei programmi esecutivi è affidato all’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste.
Per assolvere i suoi compiti di direzione, di coordinamento e di controllo degli interventi, l’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste provvederà ad istituire un Ufficio speciale per l’attuazione del Piano.
Per la predisposizione dei piani di valorizzazione e per l’esecuzione degli interventi, la Regione Sarda si avvarrà a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, dell’ETFAS - Ente di sviluppo agricolo in Sardegna - il quale istituirà una apposita Sezione speciale operante nelle zone di intervento; si avvarrà inoltre di altri enti regionali e della collaborazione di organismi cooperativi operanti nei singoli settori interessanti le zone a prevalente economia pastorale della Sardegna.


Art.19
Ai membri della Consulta regionale di cui al precedente articolo 6, nonchè ai membri integratori dei Comitati zonali di cui al precedente articolo 11, spettano i compensi e le indennità nella misura prevista dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.
Le spese faranno carico al “Fondo“ di cui all’articolo 22 della presente legge.


Art.20
Per l’attuazione del Piano di cui all’articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, la Regione Sarda è autorizzata a concorrere con una spesa di venti miliardi di lire da ripartire negli anni finanziari dal 1971 al 1978 come in appresso specificato:
esercizio 1971 lire 100 milioni
esercizio 1972 lire 2.450 milioni
esercizio 1973 lire 2.450 milioni
esercizio 1974 lire 3.000 milioni
esercizio 1975 lire 3.000 milioni
esercizio 1976 lire 3.000 milioni
esercizio 1977 lire 3.000 milioni
esercizio 1978 lire 3.000 milioni


Art.21
Le procedure relative al controllo tecnico sulla progettazione, sulla esecuzione e sui collaudi delle opere finanziate con i fondi della legge 30 ottobre 1969, n. 811, saranno determinate nel piano stralcio, di cui all’ultimo comma del precedente articolo 14, e nei programmi esecutivi.

Art.22
Per l’attuazione del Piano di cui all’articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, la Regione Sarda è autorizzata a istituire presso l’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste un Fondo speciale con gestione autonoma denominato “Fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale“. A tale “Fondo“ confluiscono:
a) gli stanziamenti previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811;
b) gli stanziamenti previsti dall’articolo 20 della presente legge;
c) le entrate derivanti dalle concessioni di cui agli articoli 7 e 13, della presente legge;
d) eventuali finanziamenti comunitari, statali e regionali destinati a realizzare le stesse finalità della presente legge.


Art.23
Per far fronte alle spese di cui all’articolo 20 della presente legge è istituito, negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari dal 1971 al 1978, il capitolo 26625 bis così denominato: “Somme da versarsi al Fondo per l’attuazione del Piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811“.

Art.24
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 100.000.000
Capitolo 26625 bis - Somme da versarsi al Fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811 L. 100.000.000
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1971, determinate in Lire 2.450.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, ed in Lire 3.000.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, si farà fronte per metà mediante utilizzo di una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e per l’altra metà mediante l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, devolute alla Regione Sarda, derivate dal naturale incremento.


Art.25
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sarà emanato il regolamento per la gestione del “Fondo“ di cui al precedente articolo 22 e per l’attuazione della presente legge.

Art.26
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 30 settembre 1971.

Giagu de Martini