Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 27
Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Anche i componenti per i quali organi della Regione provvedono a designazioni o intese non possono essere segnalati o graditi per più di due volte.
I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di nomina regionale che, all’entrata in vigore della presente legge, siano in carica oltre i tempi fissati nel primo comma, dovranno essere sostituiti entro 90 giorni.
Per quanto concerne la nomina del Collegio sindacale di aziende, istituti o enti pubblici, cui si debba provvedere - a norma delle vigenti disposizioni - con decreto del Presidente della Giunta Regionale, un sindaco effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra una rosa di nomi proposta dagli Ordini dei dottori commercialisti della Sardegna.
Art.2
A verifica avvenuta, la Commissione, ove lo ritenga opportuno, provvederà, con relazione scritta, a comunicare l’esito al Consiglio regionale.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.
Giagu de Martini