Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 28
Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4 concernente “Posizioni e trattamento dei dipendenti della Regione Sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali“
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Ai dipendenti collocati in aspettativa ai sensi del comma precedente spetta, a carico dell’Amministrazione di appartenenza, il seguente trattamento economico:
a) il solo stipendio, paga o retribuzione, previsti per la qualifica o grado ricoperto, al netto delle trattenute previdenziali ed erariali, senza alcuna indennità;
b) le quote di aggiunta di famiglia.
Da tale trattamento viene detratta una somma pari ai quattro decimi dell’indennità di carica, al netto di ogni trattenuta, percepita dal dipendente presso l’ente o azienda in cui egli ricopre la carica elettiva come previsto dal punto 2 del primo comma dell’articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
I periodi di aspettativa previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati“.
Art.2
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.
Giagu de Martini