Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 30
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, recante norme per la concessione di agevolazioni per l’attuazione di un piano diretto ad incrementare il numero e la efficienza degli impianti sportivi della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Cap. 23806 - Contributi a comuni e a consorzi di comuni per l’acquisto delle aree occorrenti per la costruzione, lo ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi e per la copertura degli oneri derivanti ai comuni dalla utilizzazione della legislazione statale operante negli stessi settori e per gli stessi scopi, nonchè per l’acquisto ed il miglioramento di attrezzature ginnico – sportive (LR 1 settembre 1967, n. 19) L. 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.
Giagu de Martini