Legge Regionale 10 dicembre 1971, n. 32
Pubblicazione obbligatoria per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parte prima - di tutti i decreti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Ad essa si provvede per estratto nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 1955, n. 8.
L’estratto deve contenere, in ogni caso, il destinatario, l’oggetto, la norma cui il decreto fa riferimento, ed ogni altra indicazione utile alla esatta valutazione del provvedimento.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1971
Giagu de Martini