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Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 22

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 2.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, è così modificato:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere le spese per gli oneri e l’eventuale disavanzo di gestione che si produrranno nel corso dell’amministrazione straordinaria dell’autoservizio urbano di Sassari, prevista dal primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, entro il limite massimo di lire 130.000.000, somma che non potrà in ogni caso essere destinata al pagamento di passività riguardanti la precedente gestione”.


Art.2
Alla maggiore spesa di lire 90.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
Lo stanziamento del capitolo 16524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 è incrementato di lire 90.000.000.


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972.

Spano