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Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 26

Istituzione con sede in Nuoro dell’Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, l’Amministrazione regionale istituisce, con sede in Nuoro, l’Istituto superiore regionale etnografico, nell’anno centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda.

Art.2
All’Istituto è annesso l’esistente Museo del costume di Nuoro che prende il nome di “Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde”.

Art.3
L’Istituto ha propria personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Regione che la esercita tramite l’Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art.4
Entro tre mesi dalla data di insediamento, il Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 7, predisporrà lo statuto nel quale saranno compiutamente definiti, in conformità ai fini indicati nel precedente articolo 1 ed alle norme della presente legge, i compiti e le attività dell’Istituto e dei suoi organi. Lo Statuto è approvato dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.
Eventuali modifiche saranno apportate con le modalità di cui al precedente comma.


Art.5
L’Istituto superiore regionale etnografico acquisisce, senza alcun onere, al suo patrimonio, con le attrezzature ed i beni in esso contenuti, per farne un centro di documentazione e di ricerca ed un essenziale strumento di conservazione e di divulgazione del patrimonio etnografico e della vita sociale e popolare della Sardegna, il Museo del costume di Nuoro, ora denominato come all’articolo 2.

Art.6
L’Istituto ha un patrimonio e un bilancio propri.
Il patrimonio è costituito dai beni indicati nell’articolo precedente e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purché il loro uso sia compatibile con le finalità dell’Istituto.
Alle spese di funzionamento si provvede:
a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;
b) con un contributo annuale ordinario della Regione;
c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;
d) con eventuali contributi straordinari della Regione


Art.7
Sono organi dell’Istituto:
- il Presidente
- il Consiglio d’amministrazione
- il Collegio dei revisori.


Art.8
Il Consiglio d’amministrazione è composto oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:
- dal Sindaco di Nuoro, o da un suo rappresentante;
- da tre rappresentanti, ciascuno per la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari e per le facoltà di Magistero delle Università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi Consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell’Istituto;
- da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all’attività dell’Istituto.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, e durano in carica tre anni.
Il Presidente è eletto dal Consiglio d’amministrazione nel proprio seno e dura in carica tre anni.


Art.9
Per l’espletamento delle sue attività il Consiglio di amministrazione si avvarrà della collaborazione di un Comitato consultivo del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle diverse zone d’interesse culturale, etnografico, storico, artistico e sociale da individuarsi nell’ambito dell’intera Regione.
La composizione ed i compiti del Comitato consultivo saranno fissati da apposito regolamento che sarà predisposto dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, ed approvato dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.10
Il Consiglio d’amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l’irregolare funzionamento dell’Istituto od ostacolino l’attuazione dei suoi fini.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con lo stesso decreto la gestione dell’Istituto è affidata ad un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.


Art.11
L’anno finanziario dell’Istituto ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori.


Art.12
Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell’Assessore regionale alle finanze, in conformità alle norme di cui alla legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27.

Art.13
All’espletamento dei suoi compiti l’Istituto provvede, di norma, con personale proprio.
La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità saranno indicati in una tabella organica allegata allo statuto di cui al precedente articolo 4.
Al personale dell’Istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.


Art.14
I posti in organico debbono essere coperti mediante pubblici concorsi.
Quelli per il personale scientifico sono riservati, sempre per pubblico concorso, a candidati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, in possesso di diploma della Scuola di specializzazione in studi sardi di cui alla legge regionale 11 agosto 1970, n. 20, o di altre Scuole di perfezionamento o specializzazione in materie antropoetnologiche, archeologiche, artistiche e linguistiche e, subordinatamente, a laureati nelle materie medesime o affini.


Art.15
In deroga a quanto stabilito nell’articolo 14 è esentato dal pubblico concorso il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato servizio per almeno cinque anni presso il Museo del costume di Nuoro.
Il predetto personale viene inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.
Per la valutazione ai fini della progressione in carriera del servizio prestato valgono le norme della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.


Art.16
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto superiore regionale etnografico per il conseguimento dei fini di cui all’articolo 1 un contributo ordinario annuale non inferiore a L.100.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 13446: “Contributo a favore dell’Istituto superiore regionale etnografico con sede in Nuoro con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde”.
A favore del capitolo 13446 è stornata la somma di L.100.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
La spesa per l’attuazione della presente legge graverà per l’anno finanziario 1972 sul capitolo 13446 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.


Art.17
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto superiore etnografico un contributo straordinario di L.30.000.000 per la costituzione di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 23429: “Contributo straordinario all’Istituto superiore regionale etnografico per la costituzione in Nuoro di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda”
A favore del predetto capitolo 23429 è stornata la somma di L.30.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
La spesa per l’erogazione del predetto contributo graverà sul capitolo 23429 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

Spano