Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 26
Istituzione con sede in Nuoro dell’Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Eventuali modifiche saranno apportate con le modalità di cui al precedente comma.
Art.5
Art.6
Il patrimonio è costituito dai beni indicati nell’articolo precedente e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purché il loro uso sia compatibile con le finalità dell’Istituto.
Alle spese di funzionamento si provvede:
a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;
b) con un contributo annuale ordinario della Regione;
c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;
d) con eventuali contributi straordinari della Regione
Art.7
- il Presidente
- il Consiglio d’amministrazione
- il Collegio dei revisori.
Art.8
- dal Sindaco di Nuoro, o da un suo rappresentante;
- da tre rappresentanti, ciascuno per la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari e per le facoltà di Magistero delle Università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi Consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell’Istituto;
- da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all’attività dell’Istituto.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, e durano in carica tre anni.
Il Presidente è eletto dal Consiglio d’amministrazione nel proprio seno e dura in carica tre anni.
Art.9
La composizione ed i compiti del Comitato consultivo saranno fissati da apposito regolamento che sarà predisposto dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, ed approvato dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.10
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con lo stesso decreto la gestione dell’Istituto è affidata ad un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.
Art.11
Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori.
Art.12
Art.13
La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità saranno indicati in una tabella organica allegata allo statuto di cui al precedente articolo 4.
Al personale dell’Istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.
Art.14
Quelli per il personale scientifico sono riservati, sempre per pubblico concorso, a candidati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, in possesso di diploma della Scuola di specializzazione in studi sardi di cui alla legge regionale 11 agosto 1970, n. 20, o di altre Scuole di perfezionamento o specializzazione in materie antropoetnologiche, archeologiche, artistiche e linguistiche e, subordinatamente, a laureati nelle materie medesime o affini.
Art.15
Il predetto personale viene inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.
Per la valutazione ai fini della progressione in carriera del servizio prestato valgono le norme della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.
Art.16
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 13446: “Contributo a favore dell’Istituto superiore regionale etnografico con sede in Nuoro con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde”.
A favore del capitolo 13446 è stornata la somma di L.100.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
La spesa per l’attuazione della presente legge graverà per l’anno finanziario 1972 sul capitolo 13446 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
Art.17
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 23429: “Contributo straordinario all’Istituto superiore regionale etnografico per la costituzione in Nuoro di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda”
A favore del predetto capitolo 23429 è stornata la somma di L.30.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
La spesa per l’erogazione del predetto contributo graverà sul capitolo 23429 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972
Spano