Legge Regionale 5 dicembre 1973, n. 38
Creazione dell’orchestra e del coro stabili della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
a) l’Assessore o un suo delegato che la presiede;
b) 3 membri eletti dal Consiglio regionale;
c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) il Sovraintendente dell’Istituzione, con voto consultivo.
La Commissione esprime il proprio parere vincolante e obbligatorio sul programma territoriale di cui all’articolo 2, entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello al quale si riferisce.
Art.4
A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 la somma di lire 250.000.000 per l’anno finanziario 1973.
Le spese relative all’attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 13802 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 e al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.
Alla nuova e maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, si farà fronte attraverso il maggior gettito della imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973.
Giagu de Martini