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Legge Regionale 5 dicembre 1973, n. 38

Creazione dell’orchestra e del coro stabili della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla “Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina” allo scopo di creare l’orchestra e il coro stabili della Sardegna, e di favorire la diffusione della cultura musicale in tutto il territorio della Regione.

Art.2
Il contributo di cui al precedente articolo è subordinato all’approvazione da parte dell’Assessore regionale competente del programma territoriale di attività della “Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina”, d’intesa con il Conservatorio musicale di Sassari, sentita la Commissione di cui all’articolo 3 della presente legge.

Art.3
Presso l’Assessorato competente è istituita la Commissione regionale per la musica, composta da:
a) l’Assessore o un suo delegato che la presiede;
b) 3 membri eletti dal Consiglio regionale;
c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) il Sovraintendente dell’Istituzione, con voto consultivo.
La Commissione esprime il proprio parere vincolante e obbligatorio sul programma territoriale di cui all’articolo 2, entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello al quale si riferisce.


Art.4
E’ istituito il capitolo 13802 con la seguente denominazione: “Contributo annuo alla Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina”.
A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 la somma di lire 250.000.000 per l’anno finanziario 1973.
Le spese relative all’attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 13802 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 e al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.
Alla nuova e maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, si farà fronte attraverso il maggior gettito della imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973.

Giagu de Martini