Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 39
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l’attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ed approvazione del piano stesso ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 811.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il piano allegato costituisce parte integrante della presente legge.
I criteri e i modi di utilizzazione degli stanziamenti le modalità e le procedure di definizione e di approvazione degli interventi e le direttive alle quali gli stessi debbono conformarsi, sono quelli stabiliti nel Piano stesso.
Le norme della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, in contrasto con il Piano si intendono abrogate.
Art.2
“La Giunta regionale, nella relazione annuale di cui al secondo comma del precedente articolo, riferirà sullo stato di attuazione del Piano e presenterà una relazione previsionale sui programmi relativi agli anni successivi”.
Art.3
Art.4
Art.5
L’Assessore al bilancio e alla rinascita autorizzerà, con proprio decreto, di concerto con l’Assessore all’agricoltura e foreste, il trasferimento di una somma non superiore a lire 300.000.000 per ogni esercizio finanziario, dal capitolo 26683 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 al cap. 26666 dello stato di previsione ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art.6
Art.7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1973
Giagu de Martini