Legge Regionale 17 dicembre 1973, n. 40
Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per l’amministrazione del fondo di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale e per essa l’Assessore alle finanze, di intesa con gli Assessori all’agricoltura e foreste ed all’industria e commercio, è autorizzata a costituire mediante apposita convenzione una gestione speciale autonoma, curata dagli Istituti di credito prescelti a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia.
Art.2
Alle predette operazioni si applicano le norme della presente legge e del regolamento che ne disciplinerà l’attuazione, nonché le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.3
Art.4
La differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di credito, per gli interventi previsti dall’articolo 3 della presente legge, e quello previsto dal comma precedente resta a carico del fondo.
Art.5
Art.6
a) un funzionario dell’Assessorato regionale alle finanze, artigianato e cooperazione;
b) un funzionario dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste;
c) un funzionario dell’Assessorato regionale all’industria e commercio;
d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna;
e) da tre rappresentanti di categoria designati rispettivamente dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti, dall’Unione dei contadini e pastori e dalla Unione degli agricoltori.
Art.7
In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte delle ditte mutuatarie nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli Istituti convenzionati provvedono direttamente nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al Comitato di cui al precedente articolo 6, che ha facoltà di concedere le dilazioni che prevederà l’apposito regolamento di cui al successivo articolo 8.
Art.8
Art.9
Art.10
Capitolo 25102 - Somma da versare al Fondo di rotazione per la cooperazione agricola.
Nello stesso stato di previsione sono soppressi i capitoli 26720 e 26737.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle finanze, artigianato e cooperazione e all’agricoltura e foreste ed all’industria e commercio, le competenze e i residui risultanti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli suindicati, sono trasferiti rispettivamente in conto competenza ed in conto residui del capitolo 25102.
Art.11
Norma transitoria
Art.12
Art.13
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1973.
Del Rio