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Legge Regionale 17 dicembre 1973, n. 40

Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di favorire e potenziare l’attività cooperativa nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno o più Istituti di credito un “Fondo di rotazione per la cooperazione agricola” destinato alla concessione del credito di esercizio a tasso agevolato.
Per l’amministrazione del fondo di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale e per essa l’Assessore alle finanze, di intesa con gli Assessori all’agricoltura e foreste ed all’industria e commercio, è autorizzata a costituire mediante apposita convenzione una gestione speciale autonoma, curata dagli Istituti di credito prescelti a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia.


Art.2
I mutui, della durata massima di 5 anni, saranno concessi alle cooperative regolarmente costituite fra produttori agricoli ed ai loro consorzi.
Alle predette operazioni si applicano le norme della presente legge e del regolamento che ne disciplinerà l’attuazione, nonché le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.3
Il Fondo è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio concessi da parte di Istituti esercenti il credito agrario ai termini dell’articolo 2, nn. 1, 3 e 4 lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore delle cooperative o consorzi di cui al precedente articolo 2.

Art.4
Il tasso di interesse, per tutte le operazioni previste dagli articoli precedenti, da porre a carico della ditta mutuataria è del 2 per cento in ragione d’anno ed è comprensivo dei diritti di commissione e spese accessorie.
La differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di credito, per gli interventi previsti dall’articolo 3 della presente legge, e quello previsto dal comma precedente resta a carico del fondo.


Art.5
Le domande di mutuo devono essere presentate agli istituti convenzionati corredate della documentazione prescritta.

Art.6
Sulle domande decide un Comitato per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati, presieduto dal Direttore dell’Istituto o da un suo sostituto e composto da:
a) un funzionario dell’Assessorato regionale alle finanze, artigianato e cooperazione;
b) un funzionario dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste;
c) un funzionario dell’Assessorato regionale all’industria e commercio;
d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna;
e) da tre rappresentanti di categoria designati rispettivamente dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti, dall’Unione dei contadini e pastori e dalla Unione degli agricoltori.


Art.7
Il controllo tecnico ed amministrativo e contabile sullo impiego e la destinazione delle somme mutuate, ai fini della presente legge, spetta agli Istituti convenzionati.
In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte delle ditte mutuatarie nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli Istituti convenzionati provvedono direttamente nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al Comitato di cui al precedente articolo 6, che ha facoltà di concedere le dilazioni che prevederà l’apposito regolamento di cui al successivo articolo 8.


Art.8
Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge stessa su proposta dell’Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione, di concerto con gli Assessori all’agricoltura e foreste ed all’industria e commercio.

Art.9
Le leggi regionali 14 dicembre 1959, n. 21, 29 dicembre 1950, n. 74, e 11 giugno 1952, n. 14 sono abrogate.

Art.10
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1973 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 25102 - Somma da versare al Fondo di rotazione per la cooperazione agricola.
Nello stesso stato di previsione sono soppressi i capitoli 26720 e 26737.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle finanze, artigianato e cooperazione e all’agricoltura e foreste ed all’industria e commercio, le competenze e i residui risultanti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli suindicati, sono trasferiti rispettivamente in conto competenza ed in conto residui del capitolo 25102.


Art.11
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 25102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Norma transitoria
Art.12
La norma di cui all’art. 3 della presente legge si applica anche in relazione agli interessi sui prestiti concessi dagli Istituti di credito e non ancora estinti al momento della pubblicazione della presente legge.

Art.13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1973.

Del Rio