Legge Regionale 20 giugno 1974, n. 16
Nuove norme per la riorganizzazione dell’Azienda regionale sarda trasporti (ARST) e abrogazione della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La pubblicizzazione dei trasporti è diretta ad assicurare prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, attraverso una rete unitaria di servizi.
Art.2
Il trasporto di persone e bagagli è riservato alla ARST e alle aziende pubbliche di cui al precedente comma, sia che i servizi vengano destinati alla generalità degli utenti sia che attengano al trasporto di particolari categorie di persone, secondo le modalità del contratto di trasporto.
Art.3
A tal fine, d’intesa con l’Assessore regionale ai trasporti, indice, almeno una volta all’anno, conferenze regionali e zonali per assicurare la partecipazione delle comunità locali e delle forze sociali alla elaborazione dei programmi di sviluppo del settore.
L’Assessore regionale ai trasporti cura il coordinamento programmatico e funzionale tra tutti i sistemi di trasporto pubblico esercitati in Sardegna.
Art.4
L’ARST predispone programmi pluriennali ed annuali di attività da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai trasporti, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.
I programmi di cui al precedente comma dovranno rispettivamente indicare gli indirizzi, i criteri generali ed i singoli interventi ai quali si intendono informare e che dovranno essere realizzati nel periodo di tempo considerato.
Art.5
Nell’ambito dei comprensori per i quali sia stato predisposto il programma di riorganizzazione, non potranno essere rinnovate le concessioni scadute, e, se del caso, sarà disposta la revoca di quelle in atto.
La concessione e l’esercizio delle autolinee assentite anteriormente all’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate, fino al momento della diretta assunzione del servizio da parte dell’ARST e delle altre aziende pubbliche di cui al precedente articolo 2, dalle norme della legge 29 settembre 1939, n. 1822, in quanto compatibili con la presente legge.
Art.6
Art.7
Il Presidente può essere revocato soltanto con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, cura l’ordinaria amministrazione e ha la facoltà di compiere gli atti di amministrazione e gestione non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione.
Art.8
Art.9
- un Consigliere designato dall’Assessore regionale ai trasporti;
- un Consigliere designato dall’Assessore regionale alle finanze;
- un Consigliere designato dall’Assessore regionale alla rinascita e programmazione;
- tre rappresentanti degli enti locali eletti dal Consiglio regionale;
- tre esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale;
- tre esperti designati, in loro rappresentanza, dalle Confederazioni regionali sindacali più rappresentative.
Per la elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio regionale, ciascun Consigliere regionale non potrà votare per più di due nomi.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.
Art.10
Nella elezione dei Consiglieri del Comitato esecutivo ciascun componente del Consiglio di amministrazione non può indicare più di due nomi.
Nei casi di urgenza il Comitato esecutivo può adottare - nelle materie delegabili - provvedimenti di competenza del Consiglio, che diventano esecutive dopo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.
Art.11
Art.12
- un membro effettivo, che presiede il Collegio, designato della Presidenza della Corte dei Conti tra i magistrati della Corte medesima in servizio presso la Delegazione per la Regione Sarda;
- un membro effettivo ed uno supplente scelti tra una rosa di nomi proposti dagli Ordini dei dottori commercialisti della Sardegna;
- un membro effettivo ed uno supplente scelti tra funzionari dell’Amministrazione regionale.
Art.13
Il Collegio trasmette proprie relazioni annuali all’Assessorato regionale ai trasporti, concernenti gli accertamenti svolti e le proprie osservazioni in merito alla gestione aziendale, particolarmente evidenziadone gli aspetti finanziari.
Art.14
Art.15
Le strutture organizzative interne dell’ARST si articolano nella direzione generale e nelle agenzie periferiche comprensoriali, istituite per fini di decentramento funzionale e di adeguamento dei servizi alle esigenze dell’utenza.
I Direttori delle agenzie comprensoriali dirigono, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, i servizi e gli uffici e ne rispondono al Direttore generale.
Art.16
Art.17
Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi dalla data dello scioglimento.
Art.18
Le deliberazioni diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, salvo quanto disposto dalle norme della legge regionale 1 agosto 1966, n. 5.
In mancanza di pronuncia da parte della Giunta regionale entro il termine suddetto, le deliberazioni si intendono approvate.
Art.19
Per consentire l’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, l’ARST trasmette all’Assessorato regionale ai trasporti, entro dieci giorni dalla data di adozione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente.
Le deliberazioni diventano esecutive qualora, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, l’Assessore non le abbia respinte o sospese con osservazioni motivate.
Sulle deliberazioni respinte ai sensi del comma precedente e riapprovate dagli organi dell’ARST si pronuncerà la Giunta regionale entro il termine indicato nel precedente articolo.
Art.20
Art.21
Art.22
Art.23
Art.24
Ai componenti del Comitato esecutivo compete una indennità pari ad un quarto dell’assegno mensile corrisposto al Presidente dell’ARST oltre agli emolumenti previsti dal precedente comma.
Ai componenti delle commissioni competono i compensi previsti dalla legge 19 maggio 1964, n. 12, e successive modificazioni.
Art.25
Potranno altresì essere concessi all’ARST contributi straordinari sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione Sarda per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.26
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16523 e 26532 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
A favore del capitolo 16523 è stornata la somma di lire 3.500.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.
È inoltre stornata a favore del capitolo 26532 la somma di lire 5.000.000.000 dal capitolo 27902 dello stesso stato di previsione.
Art.27
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà, su proposta dell’Assessore regionale ai trasporti, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, all’approvazione del regolamento di attuazione della presente legge.
Norma transitoria
Art.28
Art.29
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 giugno 1974.
Del Rio