Legge Regionale 14 dicembre 1976, n. 67
Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
allevatori, esistenti in Sardegna e che operano per conto delle Associazioni nazionali di razza, un contributo annuo, sulla base dei programmi annuali di cui al successivo articolo 2.
Art.2
Art.3
Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio e può essere considerato anche integrativo di sovvenzioni dello Stato.
I finanziamenti statali alle Associazioni provinciali allevatori, da concedere tramite la Regione, saranno erogati con le modalità stabilite nella presente legge.
Art.4
Le spese stesse possono altresì far carico alle somme assegnate dallo stato ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed iscritte al capitolo 26630 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 dicembre 1976
Soddu