Legge Regionale 30 dicembre 1976, n. 68
Integrazione delle sovvenzioni disposte a favore dei Comuni e delle Province isolane ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30, e 4 luglio 1973, n. 15, per l’attuazione del programma straordinario di completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento a norma della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge viene fatto fronte mediante utilizzo, nella quota parte di lire 2.500.000.000, dei fondi statali assegnati alla Sardegna per l’attuazione dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e conseguente impinguamento di pari importo del capitolo 26531 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1976.
Soddu