Legge Regionale 28 dicembre 1977, n. 52
Concessione di contributi per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il contributo, secondo quanto dispone l’articolo 17 succitato, viene stabilito nella misura del 50 per cento del costo risultante dal foglio complementare.
Art.2
I veicoli ammessi a contributo delle aziende pubbliche e private concessionarie di linee ordinarie ed a contratto dovranno essere adibiti esclusivamente alle autolinee ordinarie.
Art.3
I veicoli acquistati dalle aziende concessionarie, usufruendo di contributi in conto capitale da parte dell’Amministrazione regionale o di altri enti pubblici, sono ammessi a contributo esclusivamente per l’eventuale differenza sino al massimo previsto dalla presente legge.
Art.4
Nell’ipotesi che lo stanziamento non sia sufficiente a coprire tutte le richieste di contributo ammissibili, il numero dei veicoli cui elargire il contributo nell’anno sarà ripartito in proporzione diretta tra la richiesta numerica globale delle aziende private e quella delle aziende pubbliche incrementata, quest’ultima, di un coefficiente di maggiorazione pari a 2.
Fissato per ciascun anno il numero globale dei veicoli da ammettere a contributo e delle aziende pubbliche e di quelle private, la ripartizione numerica dei veicoli fra i richiedenti dei due settori verrà effettuata sulla base di due distinte graduatorie di merito tenendo conto dei sotto elencati fattori:
1) numero degli autobus/ chilometro di linee ordinarie effettuati nell’anno;
2) numero delle linee ordinarie in concessione;
3) numero dei veicoli in servizio;
4) esigenze della zona servita.
Art.5
Le domande relative a veicoli acquistati in tali anni dovranno essere corredate della seguente documentazione:
a) copia fotostatica autenticata del foglio complementare;
b) copia fotostatica delle pagine 2 e 3 della carta di circolazione;
c) certificato dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di rispondenza del veicolo alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali di attuazione del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493;
d) dichiarazione d’impegno a non alienare il veicolo prima del compimento del settimo anno dall’immatricolazione o a rimborsare un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo anno o infine a cedere il veicolo all’azienda pubblica subentrante nei servizi per il prezzo di mercato dell’usato all’epoca del rilievo depurato del contributo ottenuto.
Art.6
Entro il 30 giugno successivo l’Assessorato dei trasporti darà notizia alle singole aziende richiedenti dell’elenco delle forniture ammesse a contributo.
Ad acquisto avvenuto, per la liquidazione del contributo, le aziende interessate dovranno fornire all’Assessorato dei trasporti la documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 5.
Art.7
L’erogazione del contributo è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi sociali per il personale dipendente.
Nel caso che il veicolo ammesso a contributo sia stato acquistato a rate o con finanziamento di istituto di credito, il contributo deve essere versato dall’Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all’istituto finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo.
Art.8
Art.9
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1977
Soddu