Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 59
Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“A favore degli operatori che per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 2 non beneficiano delle provvidenze previste dall’articolo 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria sui finanziamenti accordati da aziende o istituti di credito su fondi propri, nel limite del 70 per cento delle somme anticipate”.
Art.2
“Le anticipazioni di cui all’articolo 1 della presente legge sono gravate, anche durante il periodo di preammortamento, del tasso di interesse che ogni due anni verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale tasso non dovrà essere inferiore al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto.
Sono a carico del mutuatario le spese per la istruttoria della pratica”.
Art.3
Norma transitoria
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 settembre 1978.
Soddu