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Legge Regionale 23 ottobre 1978, n. 62

I controlli sugli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La presente legge disciplina l’esercizio dei controlli attribuiti dallo Statuto speciale per la Sardegna all’Amministrazione regionale nei confronti dei seguenti enti:
a) Comuni;
b) Province;
c) Comunità montane, Organismi comprensoriali e Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale;
d) Aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni e integrazioni;
e) Aziende silvo - pastorali disciplinate dalle norme di cui agli articoli 139 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) Enti ospedalieri;
g) Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico delle leggi sanitarie;
h) Camere di commercio, industria agricoltura e artigianato;
i) Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale istituiti con legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche;
j) Consorzi per le zone industriali di interesse regionale;
k) Consorzi di interesse industriale disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico della legge comunale e provinciale;
l) Enti provinciali del turismo;
m) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
n) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relativi Consorzi;
o) Consorzi fra utenti di strade vicinali;
p) Enti pubblici consortili previsti e disciplinati direttamente o per rinvio dalle norme:
1) sulla bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;
2) sui boschi e terreni montani di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni;
3) sui terreni montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.
E’abrogata la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, e cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla presente legge ovvero pareri obbligatori di organi centrali o periferici dello Stato e della Regione, che non siano previsti dalla presente legge.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore di nuove norme modificative delle disposizioni di cui al capo III, titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge per armonizzare alle stesse norme la disciplina dei controlli prevista dalla presente legge riguardo agli enti indicati alle lettere a), b), e), g), ed m) del precedente primo comma.


CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.2
Comitati di controllo
Sono istituiti i Comitati di controllo con sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.
Le circoscrizioni territoriali dei Comitati sono determinate nel rispetto della delimitazione territoriale degli Organismi comprensoriali.
Le circoscrizioni territoriali dei Comitati di Cagliari e di Oristano corrispondono alle rispettive circoscrizioni provinciali.
La circoscrizione territoriale del Comitato di Nuoro corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti al Comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il Comitato di Lanusei: Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
La circoscrizione territoriale del Comitato di Sassari corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti ai Comprensori numeri 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il Comitato di Tempio Pausania: Comprensorio n. 2: Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba; Comprensorio n. 3: Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola; Comprensorio n. 4: Arzachena, La Maddalena, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti.
Ogni futura variazione territoriale dei Comprensori numeri 2, 3, 4 e 11 comporta automaticamente la modifica della circoscrizione territoriale dei Comitati competenti.
Rispetto agli enti diversi dai Comuni, la competenza territoriale dei Comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.


Art.3
Composizione dei Comitati
Ciascun Comitato è composto:
a) da nove esperti di cui sei effettivi e tre supplenti nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale, su elenchi di nominativi sottoposti al preventivo parere della Commissione consiliare competente;
b) dal funzionario responsabile dell’Ufficio provinciale circoscrizionale dell’Assessorato degli enti locali e dal funzionario responsabile della Ragioneria dello stesso ufficio.
Nell’esercizio del controllo di merito degli enti indicati nell’articolo 1 - ad eccezione dei Comuni, Province, Comunità montane ed Organismi comprensoriali - i Comitati sono integrati di volta in volta da un funzionario regionale designato dall’Assessore competente. La partecipazione dei predetti funzionari non è condizione di validità delle sedute.
I funzionari di cui al precedente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.
Per l’elezione degli esperti di cui alla lettera a) ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Il Consiglio regionale elegge, tra i membri effettivi di cui al primo comma, lettera a), un Presidente e un Vicepresidente per ciascun Comitato. L’elezione avverrà mediante unica votazione in cui sarà votato un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, chi lo segue immediatamente il Vicepresidente.
In caso di vacanza del Presidente, del Vicepresidente o di uno o più esperti il Consiglio regionale provvede alla surrogazione entro 45 giorni.
I membri dei Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I Comitati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.


Art.4
Decadenza dei componenti del Comitato
Gli esperti che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.
Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi.
Nei casi previsti dai commi precedenti la causa di decadenza è contestata dal Presidente del Comitato all’interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere; trascorso questo termine il Presidente, sentito il Comitato, propone la surrogazione al Consiglio regionale che decide entro quarantacinque giorni.
Qualora le cause di decadenza di cui al primo e secondo comma riguardino il Presidente del Comitato, la contestazione all’interessato e la proposta di surrogazione al Consiglio regionale, che decide entro quarantacinque giorni, viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale.


Art.5
Surrogazione dei componenti del Comitato
Quando, per qualunque motivo uno dei componenti del Comitato abbia cessato di farne parte, si provvede alla surrogazione nei modi seguiti per la nomina e nei termini previsti nell’articolo precedente, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.
Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.


Art.6
Scioglimento del Comitato
Il Comitato può essere sciolto quando, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.
Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l’intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del Comitato che per dimissioni o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.
Nel periodo di vacanza restano sospesi i termini entro i quali il Comitato deve pronunciarsi.


Art.7
Ricostituzione del Comitato
La ricostituzione del Comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento deve essere effettuata nei modi previsti dal precedente articolo 3 ed entro i termini previsti dal successivo articolo 9 della presente legge.

Art.8
Incompatibilità
Non possono far parte dei Comitati:
a) i Senatori e i Deputati del Parlamento;
b) i Consiglieri regionali;
c) i Consiglieri comunali, i Consiglieri provinciali e gli Amministratori degli altri enti controllati;
d) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di cui alla precedente lettera c);
e) gli stipendiati, i salariati ed i contabili dei Comuni, delle Province e degli altri enti controllati;
f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l’esattore ed il ricevitore provinciale durante l’esercizio dell’esattoria o della ricevitoria.
La candidatura per le elezioni ad assemblee elettive comunali, provinciali, regionali o nazionali comportano la decadenza da membro dei Comitati.
Presso gli uffici dei Comitati non possono prestare servizio impiegati che rivestono una delle cariche previste dal punto c) del precedente primo comma.


Art.9
Durata in carica dei Comitati
I Comitati scadono con l’insediamento del Consiglio regionale e due anni e mezzo dopo tale data; essi decadono il sessantesimo giorno dalle predette scadenze; entro tale termine il Consiglio regionale deve provvedere alla loro ricostituzione.
I componenti elettivi dei Comitati sono rieleggibili; la durata complessiva dei loro mandati non può superare i dieci anni.


Art.10
Ufficio di segreteria
Presso ogni Comitato è istituito alle dirette dipendenze funzionali del Presidente un ufficio di segreteria che provvede a tutte le incombenze necessarie per il corretto e regolare funzionamento del collegio. All’Ufficio di segreteria è preposto un funzionario regionale - designato dal Presidente della Giunta regionale - che assiste alle adunanze del Comitato, ne redige il processo verbale, cura la tenuta del registro delle riunioni, provvede all’invio degli avvisi di convocazione.
Il segretario è inoltre responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del Comitato.


Art.11
Atti istruttori
Gli atti soggetti a controllo sono istruiti dai competenti uffici e vengono trasmessi al Comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta; tale relazione fa parte integrante del fascicolo contenente l’atto sottoposto a controllo.
Nel caso di decisione difforme da quella proposta nella relazione istruttoria il provvedimento del Comitato deve essere motivato.
Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese copia semplice o autentica dei provvedimenti del Comitato di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.


Art.12
Assistenza ai Relatori
Il funzionario responsabile dell’Ufficio provinciale o circoscrizionale dell’Assessorato degli enti locali cura che siano forniti ai Relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione.

Art.13
Attribuzioni dei Comitati
I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti indicati all’articolo 1, nei modi, termini e limiti stabiliti nei successivi articoli.
Il controllo di merito deve tendere in modo preminente ad accertare la coerenza dell’indirizzo generale e della attività amministrativa degli enti rispetto all’indirizzo generale della programmazione regionale e comprensoriale.
A tali fini i bilanci degli enti di cui all’articolo 1 sono trasmessi contestualmente al Comitato di controllo e alla Giunta esecutiva dell’Organismo comprensoriale competenti per territorio. Eventuali osservazioni della Giunta esecutiva debbono essere trasmesse contestualmente al Comitato di controllo e all’ente interessato entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento dei bilanci.
Ai fini del riscontro di cui ai precedenti commi, gli enti presentano in allegato ai bilanci una relazione illustrativa contenente la descrizione dei programmi che si intendono realizzare e la indicazione dei presumibili costi di attuazione, con riferimento alle risorse disponibili nonché un rapporto sull’attuazione dei programmi del precedente esercizio.


Art.14
Controlli sostitutivi
I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dai Comitati previo invito a compiere entro un congruo termine atti obbligatori per legge o per regolamento.
Scaduto il termine fissato, l’organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell’ente interessato, adotta i provvedimenti di legge relativamente alla convocazione d’ufficio e alla eventuale successiva nomina di un commissario per il compimento degli atti predetti.
Qualora gli enti per i quali alla Regione è attribuito il controllo sugli organi, non possano per qualsiasi ragione funzionare il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente, invia apposito Commissario per reggerli per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai sei mesi.


Art.15
Controllo degli atti adottati nelle materie delegate
l controllo sulle deliberazioni adottate dagli enti nell’ esercizio delle attribuzioni delegate dalla Regione ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna è svolto dai Comitati nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli e dalle leggi di delega.
Fermi rimanendo gli adempimenti relativi all’invio od alla comunicazione degli atti ai Comitati ai sensi dei successivi articoli, gli enti trasmettono agli Assessori regionali competenti per materia copia di tutte le deliberazioni, entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.


Art.16
Sedute e deliberazioni dei Comitati
Per la validità delle adunanze dei Comitati è richiesto l’intervento di sei componenti di cui almeno quattro elettivi.
I supplenti intervengono alle sedute unicamente in caso di assenza dei corrispondenti membri effettivi. Per gli esperti previsti dalla lettera a) dell’articolo 3, la sostituzione ha luogo secondo l’ordine di anzianità determinata dalla data della elezione e, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall’età.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.


Art.17
Consultazione con gli enti
Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti degli enti lo richiedano gli amministratori debbono essere sentiti dai Comitati in occasione della discussione di atti che riguardano gli enti stessi.
Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti delle minoranze che siano presenti nell’organo il cui atto è oggetto della consultazione.
L’iniziativa per la consultazione può essere assunta d’ufficio dai Comitati.
La richiesta di consultazione sospende per la durata di dieci giorni utili i termini del procedimento di controllo previsti dai successivi articoli.


Art.18
Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni
Ai fini del coordinamento e dell’indirizzo dell’attività dei Comitati, specie per quanto riguarda il sindacato sugli atti assunti dagli enti nell’esercizio delle funzioni delegate, l’Assessore degli enti locali, d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Commissione consiliare competente, indice periodicamente riunioni dei Presidenti dei Comitati o riunioni congiunte dei Comitati medesimi per l’esame collegiale di problemi comuni o di questioni concernenti l’interpretazione di norme legislative o regolamentari.
Alle riunioni partecipano i componenti della Commissione consiliare agli enti locali e possono partecipare gli altri Assessori regionali.


Art.19
Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento
Gli atti e gli elenchi degli atti sottoposti a controllo possono essere trasmessi ai Comitati o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notificazione o di consegna a mano in duplice copia.
La data di ricezione è determinata rispettivamente o dalla data di consegna al Comitato contenuta nel talloncino di ritorno della raccomandata o dalla data apposta dalla Segreteria del Comitato sulla copia restituita all’ente al momento della notificazione a mano.


Art.20
Comunicazione e trasmissione degli atti di controllo
Delle pronunce dei Comitati è data comunicazione anche telegrafica agli enti entro il secondo giorno utile successivo a quello della loro adozione.
La trasmissione del provvedimento deve seguire a pena di decadenza entro i successivi dieci giorni utili.


Art.21
Relazione annuale
L’Assessore degli enti locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’attività dei Comitati contenente l’indicazione dei problemi emersi con particolare riguardo alle esigenze generali degli enti ed allo stato delle loro finanze e dei loro apparati nonché all’attività svolta dagli enti medesimi nel quadro della programmazione regionale.
La relazione previo esame da parte della Giunta, è trasmessa alla competente Commissione consiliare.


CAPO II
(COMUNI, PROVINCE, COMUNITA’ MONTANE, ORGANISMI COMPRENSORIALI E CONSORZI DISCIPLINATI DIRETTAMENTE O PER RINVIO DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE (Art. 1 lettere a), b) e c))
Art.22
Pubblicazione degli atti
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono termini e periodi di pubblicazione diversi, le deliberazioni sono pubblicate nell’apposito albo degli enti, per estratto contenente l’intero dispositivo, entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni a pena di decadenza.

Art.23
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) Bilancio e storno di fondi tra capitoli della stessa sezione, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
c) prestiti di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli contratti per la realizzazione di opere pubbliche o per la copertura dei disavanzi economici di bilancio o di amministrazione nonché delle operazioni di prefinanziamento relative ai mezzi straordinari di ripiano dei disavanzi di bilancio;
d) assunzione diretta di pubblici servizi;
e) acquisti di immobili - quando non siano volti alla realizzazione di opere pubbliche - ed alienazione degli stessi quando il valore del contratto superi gli importi stabiliti con le modalità di cui al penultimo e all’ultimo comma del presente articolo;
f) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all’ultimo comma del presente articolo;
g) istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modificazione dei relativi statuti;
h) regolamenti;
i) tabelle organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale;
j) assunzione, sotto qualsiasi forma di personale fuori ruolo;
k) approvazione degli atti delle dipendenti aziende speciali riguardanti:
1) il bilancio;
2) le tariffe dei pubblici servizi;
3) la contrazione dei mutui;
4) la tabella numerica del personale;
5) i provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri, con esclusione di quelli riguardanti l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alle lettere e) ed f) sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore degli enti locali, e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.
I suddetti importi possono essere modificati ogni biennio secondo le variazioni percentuali dell’indice nazionale del costo della vita, accertato dall’Istituto centrale di statistica.


Art.24
Procedimento di controllo
Le deliberazioni indicate all’articolo 23 divengono esecutive qualora i Comitati, entro quindici giorni utili dal loro ricevimento non ne pronuncino l’annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio a nuovo esame per motivi di merito.
Il termine è elevato a quaranta giorni utili per i bilanci ed i regolamenti.
I Comitati possono, per una sola volta richiedere all’ente o assumere direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce del Comitato sono adottate entro quindici giorni utili dal ricevimento degli elementi integrativi o contro deduzioni richiesti all’ente ovvero entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento con il quale il Comitato ha disposto l’assunzione diretta degli elementi istruttori.
Il controllo di merito è esercitato mediante richiesta motivata di riesame; il quale dovrà in ogni caso essere effettuato dal massimo organo deliberante dell’ente.
Ove il predetto organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione stessa diventa esecutiva sempreché l’atto di conferma, da inviarsi al Comitato entro dieci giorni utili dalla sua adozione - a pena di decadenza - non venga annullato dal Comitato entro dieci giorni utili dal suo ricevimento per vizi di legittimità, non attinenti alla deliberazione confermata.
In difetto della predetta maggioranza la deliberazione deve intendersi caducata.
Le deliberazioni divengono esecutive anche quando prima della scadenza dei termini indicati nei precedenti commi i Comitati diano formale avviso all’ente che l’atto è stato ritenuto immune da vizi.
Durante lo svolgimento del procedimento di controllo i bilanci sono esecutivi nei limiti di quota mensili pari ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti del bilancio del precedente esercizio. Il limite non si applica per le spese che per loro natura occorra fare in unica soluzione.


Art.25
Procedimenti di controllo di sola legittimità
Le deliberazioni diverse da quelle indicate nell’articolo 23 devono essere trasmesse in un unico esemplare ai Comitati di controllo competenti per territorio entro dieci giorni utili dalla loro adozione, a pena di decadenza.
Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive qualora i Comitati non ne abbiano pronunciato l’annullamento per vizi di legittimità entro quindici giorni dalla data di ricevimento ovvero non abbiano richiesto elementi istruttori all’ente deliberante. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 24.


Art.26
Atti da inviare ai fini del controllo
Ai fini del controllo di cui all’articolo 24 sono trasmesse ai Comitati, in duplice esemplare, le deliberazioni elencate all’articolo 23 ed inoltre ai fini del controllo di cui all’articolo 25, sono pure inviate, in duplice esemplare, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) nomina, costituzione e modificazione degli organi;
b) classificazione delle strade;
c) convenzioni previste dall’articolo 8, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni e integrazioni.


Art.27
Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari
Di tutte le deliberazioni soggette al controllo viene inviata copia ai gruppi consiliari entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento.

Art.28
Esecutività immediata
Nei casi di urgenza, le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica dell’organo deliberante.

Art.29
Costituzione dei Consorzi
Fatte salve le competenze degli organi statali quando si tratta di servizi svolti dagli enti per conto e nell’interesse dello Stato, la costituzione dei Consorzi previsti e disciplinati dalla legge comunale e provinciale, che siano finalizzati a provvedere a servizi ed opere riguardanti materie di competenza regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore degli enti locali.
Per la costituzione di Consorzi coattivi, non imposti per legge, il decreto è emesso sentiti gli enti interessati e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale.


CAPO III
(AZIENDE COMUNALI E PROVINCIALI)
Art.30
Aziende esercenti pubblici servizi (Articolo 1, lettera d)
Salvo il combinato disposto degli articoli 23 lettera m), e 24, i Comitati esercitano il controllo di legittimità sugli altri atti delle aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

Art.31
Aziende silvo - pastorali (Articolo 1, lettera e)
Nei limiti e nei modi previsti dall’articolo 24, i Comitati esercitano nei confronti degli atti dei Comuni concernenti le aziende di cui alla lettera e) dell’art. 1, i controlli di legittimità e di merito che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, demanda al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.
A tali fini i predetti atti comunali sono inviati in duplice esemplare ai Comitati competenti per territorio.
Restano salve le attribuzioni consultive degli Ispettorati forestali.
Le attribuzioni demandate al Prefetto dagli articoli 146 e 147 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura.


CAPO IV
(ENTI OSPEDALIERI E CONSORZI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (art. 1, lettere f) e g))
Art.32
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all’articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) lo Statuto e relative modifiche;
b) adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
c) disciplina giuridica e trattamento economico del personale;
d) relativa pianta organica;
e) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;
f) bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni recentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
g) alienazione ed acquisto di immobili di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali;
h) accettazione di donazioni, eredità e legati;
i) contratti di valore superiore all’importo di lire 5 milioni o che impegnino l’ente per gli esercizi futuri;
j) contratti di locazione di durata superiore a nove anni;
k) tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in
l) proprio;
m) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all’ultimo comma dell’articolo 23;
n) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori organico.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall’articolo 19, all’Assessorato regionale competente contestualmente all’invio al Comitato di controllo.
Restano fermi i controlli di merito e di legittimità che leggi particolari demandano alla competenza diretta della Giunta regionale; le deliberazioni relative vengono inviate al Comitato di controllo solo per conoscenza.


Art.33
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell’articolo 32 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

Art.34
Controllo sugli organi
Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO V
(CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO (Articolo 1, lettera h))
Art.35
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono sottoposte al controllo dei Comitati nei modi e nei termini di cui all’articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilancio preventivo e storno di fondi;
b) situazione patrimoniale;
c) stipulazione di mutui;
d) regolamento;
e) costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e partecipazioni ad essi;
f) stato giuridico ed economico del personale, tabelle organiche;
g) acquisto di immobili;
h) assunzione sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall’articolo 19, all’Assessorato regionale competente contestualmente all’invio al Comitato di controllo.


Art.36
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell’articolo 35 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

Art.37
Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi
Resta ferma ogni altra attribuzione di legge, spettante al Presidente della Giunta regionale ed all’Assessore dell’ industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

CAPO VI
(CONSORZI PER LE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI PER IL MEZZOGIORNO; CONSORZI PER LE ZONE INDUSTRIALI D’INTERESSE REGIONALE E CONSORZI D’INTERESSE INDUSTRIALE DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE (Articolo 1, lettere i) l), m)))
Art.38
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all’articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilanci preventivi;
b) regolamenti dei servizi;
c) regolamenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, tabelle organiche;
d) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall’articolo 19, all’Assessorato regionale competente contestualmente all’invio al Comitato di controllo.
Sulle deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e l’ammissione nel Consorzio di nuovi enti, restano fermi i controlli di legittimità e di merito che le vigenti disposizioni demandano alla competenza della Giunta regionale.


Art.39
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati all’articolo 38 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

Art.40
Vigilanza - funzioni di amministrazione attiva - controllo sugli organi
Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all’Assessore dell’industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

CAPO VII
(ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO E AZIENDE AUTONOMO DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO (Articolo 1, lettere n), o)))
Art.41
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all’articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) le direttive generali e i programmi di attività quando siano valide per un intero esercizio finanziario;
b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
c) il regolamento del personale sotto l’aspetto giuridico ed economico; le tabelle organiche;
d) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
e) le locazioni e le spese che impegnano l’ente oltre l’esercizio finanziario;
f) le liti attive e passive;
g) l’assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall’articolo 19 all’Assessorato competente contestualmente all’invio al Comitato di controllo.


Art.42
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell’articolo 41 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati nei precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

Art.43
Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi
Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta ed all’Assessore del turismo in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

CAPO VIII
(ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E RELATIVI CONSORZI (Articolo 1, lettera p)))
Art.44
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E RELATIVI CONSORZI (Articolo 1, lettera p))
Sono sottoposte all’approvazione dei Comitati di controllo le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilancio destinazione di nuove entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti il capitolo cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
c) prestiti di qualsiasi natura;
d) trasformazione o diminuzione di patrimonio, per un valore superiore a lire 2.000.000;
e) regolamenti interni di amministrazione;
f) acquisti e alienazioni di immobili, quando il valore del contratto superi l’importo di lire 5.000.000;
g) contrattazione, con il metodo della trattativa privata e salvo il caso che la trattativa stessa segue a due esperimenti di gara pubblica andata deserta, quando il valore del contratto superi l’importo di lire 3.000.000;
h) l’istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modifiche dei relativi statuti;
i) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
j) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.
Le deliberazioni divengono esecutive qualora il Comitato, entro il termine di quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne deneghi l’approvazione per motivi di merito ovvero ne pronunci l’annullamento per vizio di incompetenza eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell’ente.
Il termine è elevato a 40 giorni utili per i bilanci e i regolamenti.
Trova applicazione il disposto del comma terzo dell’ articolo 24.
Avverso il diniego di approvazione è dato all’ente ricorso anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell’Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.


Art.45
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli elencati nell’articolo 44 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell’articolo 25, ne pronunciano l’annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge o di regolamento anche dell’ente.
Le deliberazioni concernenti la nomina e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronunciano l’annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell’articolo 24.


Art.46
Costituzione dei Consorzi e delle Federazioni
Alla costituzione dei Consorzi e delle Federazioni si provvede nei modi previsti dall’articolo 29, su proposta dell’Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

Art.47
Controllo sugli organi
Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell’Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO IX
(CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI (Articolo 1, lettera q)))
Art.48
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono sottoposte all’approvazione dei Comitati, nei modi e termini di cui all’articolo 44 le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilancio e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
b) destinazione di nuove e maggiori entrate quando l’importo complessivo delle stesse, anche in più riprese, sia superiore a un ventesimo delle entrate ordinarie;
c) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
d) prestiti di qualsiasi natura;
e) acquisto o alienazione di immobili quando il valore del contratto superi l’importo di lire 5.000.000;
f) contrattazione con il metodo della trattativa privata quando il valore del contratto superi l’importo di lire 2.000.000, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti;
g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo;
i) contratti di esattoria e tesoreria.
Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall’articolo 19, all’Assessorato regionale dell’agricoltura contestualmente all’invio al Comitato di controllo.
Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), c), g), del presente articolo sono altresì soggette, ai sensi dell’articolo 4, lettera b) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.


Art.49
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell’articolo 48 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell’articolo 25, ne pronunciano l’annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell’ente.
Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronuncino l’annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell’articolo 24.


Art.50
Controllo sugli organi
Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell’Assessore dell’agricoltura adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO X
(CONSORZI DI BONIFICA (Articolo 1, lettera r)))
Art.51
Atti soggetti al controllo anche di merito
Sono sottoposte all’approvazione dei Comitati nei modi e nei termini di cui all’articolo 44, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilanci preventivi e relative variazioni;
b) regolamenti di amministrazione;
c) partecipazioni ad enti, società ed associazioni;
d) contratti di esattoria e tesoreria;
e) mutui;
f) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;
g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
h) acquisto o alienazione di immobili.
Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall’articolo 19, all’Assessorato regionale dell’agricoltura contestualmente all’invio al Comitato di controllo.
Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), c), g) del presente articolo sono altresì soggette ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunziarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.


Art.52
Atti soggetti al solo controllo di legittimità
Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell’articolo 51 è svolto dai Comitati che nei modi e nei termini indicati nell’art. 25 ne pronunciano l’annullamento qualora riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell’ente.
Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro 8 giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronuncino l’annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell’articolo 24.


Art.53
Controllo sugli organi
Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e su proposta dell’Assessore dell’agricoltura, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO XI
(SERVIZIO DI CONSULENZA)
Art.54
Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza
Presso l’Assessorato degli enti locali è istituito un ufficio con compiti di ricerca e consulenza in favore degli enti locali, con diramazioni presso le sedi dei vari Comitati.
A tali fini, il predetto ufficio, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei Comitati:
1) provvede a raccogliere i dati relativi alle finanze, agli apparati e più in generale alle realtà economiche della amministrazioni locali;
2) cura lo studio ed il raffronto delle esperienze maturate dalle amministrazioni locali italiane ed estere;
3) svolge attività di informazione a carattere generale, eventualmente in collaborazione con istituti e organizzazioni specializzati pubblici e privati, anche promuovendo incontri e convegni con gli amministratori ed i quadri burocratici degli enti locali;
4) assiste a loro richiesta, le singole amministrazioni locali per la soluzione di particolari problemi, fornendo loro tutta la documentazione e i suggerimenti necessari;
5) anche riguardo all’attuazione dell’articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove e svolge, d’intesa con gli Organismi comprensoriali e gli enti locali interessati, attività di sperimentazione diretta a:
a) realizzare forme associative fra enti locali - ancorché diverse da quelle consortili - per il riordinamento e la realizzazione dei servizi e degli apparati degli enti stessi;
b) favorire nuove forme di rapporti fra le frazioni e i rispettivi capoluoghi.
Per l’attuazione dei predetti compiti e sulla base dei programmi di cui all’ultimo comma del presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a:
1) assumere mediante la stipulazione di formali convenzioni, le spese per la collaborazione degli istituti e organizzazioni specializzati, pubblici e privati;
2) rimborsare nei modi e nella misura previsti per i dipendenti regionali le spese di viaggio a favore degli amministratori e dipendenti degli enti locali che, su invito, partecipano agli incontri e convegni indetti in forza del secondo comma, n. 3, del presente articolo e liquidare ai medesimi i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;
3) assumere ogni altra spesa per l’attività di sperimentazione di cui al secondo comma del presente articolo, e concedere agli stessi fini contributi agli enti locali.
L’Assessore propone all’approvazione della Giunta regionale il programma annuale di attività dell’Ufficio di ricerca e consulenza, anche ai fini dell’assunzione delle relative spese a carico del bilancio regionale.
In sede di relazione di cui all’articolo 21 l’Assessore riferisce altresì analiticamente del programma di cui al precedente comma.


CAPO XII
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)
Art.55
Uffici dei Comitati di controllo
Sono istituiti presso ciascun Comitato un ufficio amministrativo, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico, con compiti istruttori.
La dotazione organica degli uffici di cui al primo comma è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.
Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici previsti dal presente articolo, i Comitati potranno continuare a richiedere i pareri di cui all’articolo 1, secondo comma, della presente legge.


Art.56
Indennità
Con apposita legge regionale sarà disciplinata la misura delle indennità e dei rimborsi da attribuire ai componenti dei Comitati previsti dalla presente legge.

Art.57
Disposizioni transitorie
Salvo il disposto di cui all’ultimo comma del presente articolo, fino a quando non saranno insediati i Comitati istituiti con la presente legge, i controlli sugli enti indicati all’articolo 1 sono esercitati dagli organi che attualmente li svolgono nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.
La data di insediamento del Comitato è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali previa deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla loro elezione, con lo stesso decreto è fissata, per ciascuna categoria di enti, la data di effettivo trasferimento delle funzioni di controllo ai Comitati.
In attesa dell’insediamento dei Comitati, i controlli sugli atti degli enti ospedalieri sono esercitati dal Comitato e dalle Sezioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, integrati da un funzionario designato dall’Assessore regionale all’igiene e sanità.


Art.58
I Comitati di controllo non possono riunirsi per più di quattro sedute settimanali.

Art.59
Disposizioni finanziarie
Fatta eccezione per le spese relative al personale in servizio presso gli uffici previsti dagli articoli 54 e 55, le spese derivanti dall’attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 150.000.000 annue, graveranno sul capitolo 04001 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l’anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La denominazione del suddetto capitolo 04001 è così modificata: “Spese per l’esercizio dei controlli sugli enti locali”.
A favore del suddetto capitolo 04001 sono stornate: dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’ Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978 la somma di lire 100.000.000 (con una pari riduzione, rispettivamente di lire 50.000.000 dalla voce A e di lire 50.000.000 dalla voce F dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) e dal capitolo 03017, dello stesso stato di previsione, la somma di lire 50.000.000 con una pari riduzione della voce L dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’ Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di intesa con l’Assessore degli enti locali, il capitolo 04001 può essere ripartito in articoli in relazione alla previsione di spesa della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 ottobre 1978.

Soddu