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Legge Regionale 6 novembre 1978, n. 63

Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, artigiani e piccoli imprenditori commerciali in attività e in pensione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione Autonoma della Sardegna, nei limiti indicati nei successivi articoli e sino alla data di effettivo inizio della operatività del servizio sanitario nazionale, concorre ad assicurare l’assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti piccole imprese commerciali, residenti in Sardegna.

Art.2
I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge sono: i coltivatori diretti, gli artigiani, gli esercenti piccole imprese commerciali, i venditori ambulanti, gli ausiliari del commercio, i familiari coadiutori, tutti i rispettivi familiari a carico, nonché i titolari di pensione delle medesime categorie e loro familiari a carico, iscritti negli elenchi nominativi delle rispettive Casse mutue provinciali, sempre che non abbiano diritto sotto qualsiasi altra forma e per qualsiasi altro titolo all’assistenza farmaceutica completa. Qualora le categorie suddette beneficino di assistenza farmaceutica parziale, l’intervento regionale di cui alla presente legge avrà carattere integrativo per la quota non coperta.
Gli elenchi comunali degli aventi diritto alla assistenza farmaceutica e la relativa attestazione sul documento assicurativo sono predisposti dalle competenti Casse mutue provinciali o dagli uffici od enti che alle stesse succederanno per legge, che provvedono anche al loro aggiornamento semestrale.
Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti che abbiano un reddito netto dichiarato ai fini dell’IRPEF superiore a lire 3.000.000 annui, come da dichiarazione rilasciata dagli stessi interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art.3
Il finanziamento della spesa per l’assistenza farmaceutica fa carico al bilancio della Regione Autonoma della Sardegna e viene conteggiata sugli importi al netto di quanto previsto nel terzo comma dell’articolo 4 e nel secondo comma dell’articolo 6 della presente legge.

Art.4
L’Amministrazione regionale provvede secondo le modalità previste negli articoli seguenti al rimborso delle specialità medicinali elencate nell’allegato A) del decreto ministeriale 26 agosto 1978. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità previo parere della Commissione consiliare competente, verrà predisposto un elenco di farmaci ricompresi nella Tabella B di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1978, che sulla base di effettive e comprovate necessità, potranno essere prescritte dai medici curanti.
Sul prezzo di tali farmaci sarà applicata la quota di partecipazione degli assistiti come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 484.


Art.5
L’Amministrazione regionale eroga l’assistenza farmaceutica ai beneficiari di cui al precedente articolo 2 attraverso le Casse mutue provinciali delle rispettive categorie o gli enti che succederanno per legge.
Le Casse mutue provinciali provvedono al rilascio agli aventi diritto dell’attestazione sul documento nominativo, alla predisposizione dei moduli per la prescrizione delle specialità medicinali da prelevarsi nelle farmacie ed alla stipula delle necessarie convenzioni.


Art.6
L’Amministrazione regionale, per assicurare il controllo amministrativo e contabile delle prescrizioni farmaceutiche, si avvale anche delle Casse mutue provinciali delle rispettive categorie o degli enti che succederanno loro per legge.
Sul prezzo del medicinale indicato nel fustellato viene applicato qualunque sconto od agevolazione risultante dalla applicazione del decreto - legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395.
Le Casse mutue autonome e l’Ufficio per l’accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici o gli enti od uffici che a questi succederanno per legge a recezione delle prescrizioni farmaceutiche con allegato il relativo fustellato ed esperiti i controlli necessari, trasmettono all’Assessorato regionale alla igiene e sanità per il relativo pagamento la fattura mensile, suddivisa per farmacie, dei prodotti farmaceutici prescritti ed erogati.


Art.7
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato alla igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 è istituito il capitolo 12090 con la seguente denominazione: “Spese per l’assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti piccole imprese commerciali” (titolo 1 - sezione 5 - categoria 05).
A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio la somma di lire 1.000.000.000 mediante utilizzo della riserva finanziaria di pari importo di cui alla lettera I) dell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12090 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 novembre 1978.

Soddu