Legge Regionale 27 giugno 1979, n. 53
Contributi per favorire l’attività della Consulta femminile regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Capitolo 10030 - Concessione di un contributo annuale alla Consulta femminile regionale.
A favore del suddetto capitolo 10030 è stornata la pari somma di lire 10.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1979 (lettera p della tabella A allegata alla legge finanziaria per l’anno 1979).
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10030 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 giugno 1979.
Soddu