Legge Regionale 5 luglio 1979, n. 59
Regolamentazione della pesca del corallo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
a) picozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea;
b) croce di Sant’Andrea in legno;
c) ingegno, di dimensioni non superiori a m. 3 di lunghezza ed in numero non superiore ad uno per barca.
E’ vietato l’uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quelli previsti al primo comma.
Art.4
a) la durata del periodo di pesca;
b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;
d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1;
e) l’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.
In detto decreto l’Assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.
L’Assessore della difesa dell’ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.
Art.5
Sulla introduzione del divieto di cui al comma precedente l’Assessore dovrà preventivamente sentire il parere del Capo dell’Ufficio circondariale marittimo territorialmente competente e, ove lo richiedano, delle Amministrazioni comunali interessate.
Art.6
Art.7
Per la realizzazione di tale scopo l’Amministrazione regionale potrà avvalersi dell’opera di:
a) istituti specializzati;
b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.
Art.8
a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l’ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;
b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.
Art.9
Chi, provvisto dell’autorizzazione di cui alla presente legge, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 e nel ritiro e nella conseguente revoca della autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell’infrazione.
Chi, provvisto dell’autorizzazione di cui alla presente legge, effettui con l’uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorrerà , oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell’autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell’infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 250.000 e non superiore a lire 2.500.000.
Il contravvenire al divieto di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 comporta:
a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell’articolo citato;
b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;
c) il ritiro e la successiva revoca dell’autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell’infrazione;
d) la sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.
Art.10
Art.11
Art.12
Capitolo 20610 - Versamenti dei pescatori di corallo per il rilascio della relativa autorizzazione regionale lire 10.000.000
Capitolo 20714 - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la regolamentazione della pesca del corallo lire 25.000.000
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 05098 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 4) - Spese per il rilevamento dei banchi di corallo lire 25.000.000
Capitolo 05099 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 4) - Spese per l’organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo lire 5.000.000
Capitolo 05100 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 5) - Contributi per l’organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo ed assegni a favore di giovani residenti in Sardegna frequentanti i corsi stessi lire 5.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05098, 05099, 05100 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05098, 05099, 05100 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 luglio 1979.
Soddu