Legge Regionale 27 novembre 1979, n. 61
Concessione di un contributo annuale all’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (ISPROM).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Il contributo di cui all’articolo precedente viene corrisposto su proposta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art.3
L’Assessorato invia il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal loro ricevimento, alla Commissione consiliare competente per materia, esprimendo un motivato giudizio sulla gestione del contributo da parte dell’Istituto beneficiario.
La Commissione consiliare, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti può , se lo ritiene opportuno, inviare in merito osservazioni e proposte al medesimo Assessorato, il quale comunica, per sua norma, all’Istituto beneficiario unitamente al provvedimento di corresponsione del contributo relativo all’anno in corso.
Art.4
A favore del suddetto capitolo 11098 è stornata dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del programma, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1979 la corrispondente somma di lire 20.000.000 prevista nella lettera T dell’elenco A, allegato alla legge finanziaria per l’anno 1979.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 novembre 1979.
Soddu