Legge Regionale 4 settembre 1980, n. 48
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Ente minerario sardo impiegherà tale somma per la realizzazione dei programmi di attività delle consociate sino alla confluenza delle stesse nell’ambito delle aziende a partecipazione statale.
Il progetto di promozione sarà adeguato tenendo conto degli interventi previsti in detti programmi.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 4 settembre 1980.
Ghinami