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Legge Regionale 09 novembre 1981, n. 36

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1981, n. 30; 7 agosto 1981, n. 31; 7 agosto 1981, n. 32, riguardanti l’approvazione degli Statuti delle Comunità montane “ Sarcidano - Barbagia di Seulo “, “Barbagia – Mandrolisai“ e “ Sulcis - Iglesiente “
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 30, “Approvazione dello Statuto della XIII Comunità montana denominata Sarcidano - Barbagia di Seulo“, è così modificato:
“ I Comuni di Isili, Laconi, Genoni, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Esterzili, Nurri, Orroli, Escalaplano, i cui territori sono classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, tutti ricadenti nella XIII zona omogenea, delimitata con l’articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, costituiscono la Comunità montana denominata “ Sarcidano - Barbagia di Seulo “, Ente di diritto pubblico ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 “.


Art.2
Il primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 31, “ Approvazione dello Statuto della XII Comunità montana denominata Barbagia - Mandrolisai “, è così modificato:
“La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e da nove Assessori“


Art.3
Il primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 32, “ Approvazione dello Statuto della XIX Comunità montana denominata Sulcis - Iglesiente, è così modificato:
“ La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e da nove Assessori“


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 novembre 1981.

Rais