Legge Regionale 09 novembre 1981, n. 36
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1981, n. 30; 7 agosto 1981, n. 31; 7 agosto 1981, n. 32, riguardanti l’approvazione degli Statuti delle Comunità montane “ Sarcidano - Barbagia di Seulo “, “Barbagia – Mandrolisai“ e “ Sulcis - Iglesiente “
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“ I Comuni di Isili, Laconi, Genoni, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Esterzili, Nurri, Orroli, Escalaplano, i cui territori sono classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, tutti ricadenti nella XIII zona omogenea, delimitata con l’articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, costituiscono la Comunità montana denominata “ Sarcidano - Barbagia di Seulo “, Ente di diritto pubblico ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 “.
Art.2
“La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e da nove Assessori“
Art.3
“ La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e da nove Assessori“
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 novembre 1981.
Rais