Legge Regionale 9 novembre 1981, n. 37
Indennità di missione a favore dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e provvedimenti per il Consiglio regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Ai Consiglieri che si recano fuori sede per l’assolvimento di incarichi consiliari è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in alberghi non superiori alla prima categoria. In tali casi la misura dell’indennità di missione è ridotta di un terzo.
Art.2
“Le disposizioni contenute nella lettera d) del precedente articolo sono estese all’accompagnatore di Consigliere regionale che abbia diritto per effetto di norme di legge all’assegno di accompagnamento, e che si reca fuori sede per l’assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all’estero”.
Art.3
Art.4
Con effetto della stessa data è abrogata la legge regionale 18 aprile 1975, n. 23.
Art.5
in diminuzione:
03 - Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
Cap. 03010 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468) L. 25.000.000
in aumento:
02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Cap. 02002 - Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale
L. 20.000.000
Cap. 02003 - Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio estero
L. 5.000.000
Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 si farà fronte nell’anno 1982 ed in quelli successivi, col maggior gettito dell’imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 novembre 1981.
Rais