Legge Regionale 25 novembre 1981, n. 38
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32: “Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna”.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“l’uso di tali munizioni può essere consentito in sede di formazione del calendario venatorio, in casi di accertata ed eccezionale presenza numerica di tali specie;”.
Art.2
“Al cacciatore è consentito farsi aiutare per condurre i cani da persona non munite della predetta autorizzazione”.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 novembre 1981
Rais