Legge Regionale 28 novembre 1981, n. 39
Nuovo trattamento economico del personale regionale, in attuazione degli articoli 26 e 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.
Art.2
Art.3
Art.4
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:
a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;
b) assegno personale previsto dall’articolo 2.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.
Qualora in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all’articolo 2, successivamente al 1º luglio 1979 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.
Art.5
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1º luglio 1979, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.
Nei confronti del personale, cui ai sensi dell’articolo 4 sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l’eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per lhattribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 4; tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell’ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe, aumentato di due.
Art.6
Art.7
Nelle more, l’assegno di cui all’articolo 2 è provvisoriamente corrisposto al personale predetto, con riferimento allo stipendio e relativi aumenti periodici biennali in godimento nel ruolo di appartenenza, salvo conguaglio.
Art.8
“Il corrispettivo orario per le prestazioni di lavoro straordinario, semprecchè non si tratti di lavoro compensativo, è determinato secondo la seguente formula:
retribuzione mensile iniziale della classe + rateo 1/ 12 della 13a mensilità
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175
il relativo importo è aumentato del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno prestato nei giorni feriali, del 30 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, del 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge. Le misure così ottenute, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/ 75 dell’indennità di contingenza spettante alla data del 1º gennaio di ciascun anno”.
Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, la disposizione prevista nel precedente comma e le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’articolo 3, hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
Art.9
“Per il personale regionale cui sia stato conferito l’incarico di Coordinatore a norma degli articoli 8 e 20, di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta o di Coordinatore degli uffici periferici regionali con circoscrizione provinciale, le ore mensili di lavoro straordinario di cui al quarto comma sono elevate a 45.
La misura indicata al precedente comma è estesa al personale regionale avente sede di servizio in Roma e, limitatamente a cinque unità, al personale assegnato all’attività della segreteria della Giunta regionale”.
Sino a quando non si sarà provveduto all’istituzione dei servizi e dei settori ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei confronti dei funzionari cui siano state conferite le corrispondenti funzioni ai sensi della normativa vigente anteriormente alla predetta legge regionale, nonchè dei capi degli uffici periferici regionali con circoscrizione regionale.
E’ abrogato il secondo comma dell’articolo 126 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
Art.10
Art.11
Ai fini previsti dal precedente comma, il personale che, per essere già cessato dal servizio alla data del 1º gennaio 1977, non sia stato inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è virtualmente inquadrato nelle fasce funzionali del ruolo medesimo secondo le disposizioni transitorie della predetta legge regionale e con effetto dal 1º gennaio 1977, assumendo a riferimento, quale trattamento economico in atto indicato all’articolo 85 della medesima legge regionale, quello che, in base alla normativa preesistente, spettava al personale regionale di pari carriera, qualifica ed anzianità in servizio alla data del 1º gennaio 1977.
I dipendenti indicati al precedente comma e quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1977 e il 1º luglio 1979 sono quindi virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall’articolo 3 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1º gennaio 1977 e quella successiva di cessazione dal servizio per l’individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, noncheh dell’anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.
Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Art.12
Art.13
“b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 70 ore mensili”.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
Art.14
A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni della sua entrata in vigore.
Art.15
Le stesse spese risultano così ripartite:
1) personale del ruolo unico lire 5.585.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 3.610.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
lire 510.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
2) personale del ruolo della formazione professionale
a) articolo 2 e articolo 7, secondo comma
lire 750.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 550.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma lire 360.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 240.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
lire 50.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
3) personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali
a) articolo 2 e articolo 7, secondo comma
lire 345.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 230.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma
lire 110.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 75.000.000 per l’anno 1981 e successivi lire 60.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
4) personale del ruolo delle guardie giurate dell’Azienda delle foreste demaniali
a) articolo 2 e articolo 7, secondo comma
lire 60.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 40.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma
lire 20.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 15.000.000 per l’anno 1981 e successivi; lire 5.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
5) personale dei ruoli dei Comitati provinciali della caccia
a) articolo 2, e articolo 7, secondo comma
lire 150.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 100.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma
lire 50.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 35.000.000 per l’anno 1981 e successivi; lire 20.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
6) Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965 n. 15.
- articolo 12 lire 400.000.000 per l’anno 1981.
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 03011 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468) L. 400.000.000
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 10.940.000.000
mediante utilizzazione delle sottoelencate riserve inserite nella tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):
lettera b) - Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione Sarda e norme transitorie e inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale L. 1.120.000.000
lettera e) - Contrattazione triennale personale Amministrazione regionale L. 8.520.000.000
lettera p) - Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale del personale addetto alla formazione professionale L. 1.300.000.000
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 480.000.000 mediante l’utilizzazione della sottoelencata riserva inserita nella tabella B) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):
lettera h) - Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori
L. 480.000.000
In aumento
Cap. 02016 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico, indennità dirigenziale( LR 17 agosto 1978, n. 51, e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 8.670.000.000
Cap. 02019 - Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale (LR 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, LR 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 13, LR 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma terzo, LR 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma secondo, LR 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, LR 11 giugno 1974, n. 15, e artt. 3 e 4, LR 21 aprile 1975, n. 24, e LR 17 agosto 1978, n. 51) (spesa obbligatoria) L. 315.000.000
Cap. 02023 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all’attività di formazione professionale( LR 17 agosto 1978, n. 51, e LR 1º giugno 1979, n. 46, e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 1.250.000.000
Cap. 02025 - Emolumenti diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti al personale addetto all’ attività di formazione professionale (LR 17 agosto 1978, n. 51) L. 50.000.000
Cap. 02034 - Stipendi ed altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali (LLRR 17 agosto 1978, n. 51, e 4 settembre 1978, n. 57, e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 575.000.000
Cap. 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale dell’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51) L. 200.000.000
Cap. 02009 - Indennità di Gabinetto agli impiegati dell’ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente medesimo e dei componenti della Giunta regionale ed agli agenti tecnici addetti alla conduzione di automezzi in dotazione al Presidente della Giunta, agli Assessori, al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed al Dirigente dell’ufficio stampa (art. 6, DLCPS 14 settembre 1946, n. 112, artt. 4 e 6, DLCPS 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3, commi quarto, lett. b), e sesto, DPR 5 giugno 1965, n. 749, e LR 9 agosto 1967, n. 9) L. 10.000.000
Cap. 02100 - (di nuova istituzione - Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 3 - Sett. 01) - Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (articolo 12 della presente legge) L. 400.000.000
Cap. 05036 - Contributo all’Azienda delle foreste demaniali della Regione (LLRR 29 febbraio 1956, n. 6, e 5 luglio 1972, n. 19) L. 100.000.000
Cap. 05100 - Contributi ai Comitati provinciali della caccia (art. 75 LR 28 aprile 1978, n. 32, e art. 55 della legge finanziaria) L. 250.000.000
Per le ulteriori spese indicate alla lettera b) dei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) subordinatamente al verificarsi della condizione prevista nel primo comma dell’art. 7, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, le seguenti variazioni al bilancio della Regione per l’anno 1981:
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 905.000.000 mediante l’utilizzazione delle sottoelencate riserve inserite nella tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):
lettera b) - Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione Sarda e norme transitorie e inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale L. 305.000.000
lettera p) - Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale del personale addetto alla formazione professionale L. 600.000.000
In aumento
Cap. 02016 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il Centro meccanografico, indennità dirigenziale (LR 17 agosto 1978, n. 51 e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 600.000.000
Cap. 02034 - Stipendi e altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali (LLRR 17 agosto 1978, n. 51 e 4 settembre 1978, n. 57 e LR 28 febbraio 1981 n. 10) (spesa obbligatoria) L. 305.000.000
Al verificarsi della condizione richiamata nel precedente comma e con le stesse modalità, le disponibilità esistenti sugli stanziamenti dei capitoli 05036 e 05100 sono trasferite al cennato capitolo 02034.
Alle ulteriori maggiori spese previste per l’anno 1982 e quelli successivi, valutate in lire 245.000.000, si fa fronte con l’aumento del gettito dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.
Art.16
Nel bilancio della stessa Azienda sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo 1202 (entrata) L. 100.000.000
Capitolo 1105 (spesa) L. 100.000.000
Il disposto del presente articolo non si applica qualora la condizione richiamata nel secondo comma del precedente articolo 7 si verifichi prima o contemporaneamente all’entrata in vigore della presente legge.
Art.17
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) Tabella del trattamento economico del personale del ruolo unico regionale.
Anni 0 2 4 8 12 16 20
FASCIA FUNZIONALE PARAMETRI
I 76 81 86 94 103 112 122
II 88 93 98 108 116 129 141
III 99 105 111 122 133 145 158
IV 110 117 124 136 148 161 175
V 130 139 148 166 185 203 221
VI 152 163 175 197 220 243 266
Note
a) Il valore del punto parametrico resta pari a lire 4,551; //
b) La prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente; //
c) Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 6 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.
Data a Cagliari, addì 28 novembre 1981
Rais