Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 40
Ulteriori disposizioni transitorie per l’applicazione della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante norme sull’ordinamento della formazione professionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per l’anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.
Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1981-1982, l’Amministrazione regionale è autorizzata a gestire presso i propri Centri di formazione professionale o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, le seguenti attività.
a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;
b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, semprechè già ammessi al contributo comunitario.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto a) del comma precedente, vengono applicati i parametri in vigore per l’anno formativo 1980-1981, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1981-1982.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1981.
Rais