Legge Regionale 12 novembre 1982, n. 38
Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.1
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249): lire 4.000.000.000;
b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245): lire 1.400.000.000;
c) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06088): lire 1.500.000.000;
d) concessione di contributi al Centro regionale agrario sperimentale ed ai consorzi per la frutticoltura, per il potenziamento dell’attività vivaistica, in applicazione degli articoli 9 e 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cap. 06019): lire 300.000.000;
e) impianto di peschi, albicocchi, susini e peri a varietà precoce per la trasformazione industriale, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06052): lire 1.000.000.000;
f) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): lire 3.500.000.000;
g) concessione di contributi per la coltivazione di piante officinali, in applicazione della legge regionale 27 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06054): lire 100.000.000;
h) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366 e 23 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06150): lire 690.000.000;
i) concessione di contributi per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, e 23 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06151- 01): lire 360.000.000;
l) concessione di contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): lire 2.990.000.000;
m) concessione di premi per il miglioramento zootecnico, in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): lire 2.000.000.000;
n) concessione di contributi per le attività del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna in applicazione degli articoli 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cap. 06021): lire 55.000.000;
o) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06055): lire 440.000.000;
p) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (cap. 06222): lire 989.000.000;
q) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06011): lire 2.500.000.000;
r) concessione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l’ortofrutticoltura e la maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06182): lire 400.000.000.
Art.2
Fondo regionale sviluppo zootecnia
Art.3
Utilizzazione interessi Piano zone interne
- per lire 2.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli); una somma non inferiore a lire 500.000.000 dovrà essere destinata alla promozione dei prodotti vitivinicoli della Sardegna;
- per lire 800.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2, perchè venga destinato alle perizie suppletive, alla revisione prezzi ed ai completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche;
- per lire 200.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.10, onde far fronte ai maggiori oneri di attuazione del programma per la formazione di un aggiornato catasto dei terreni a pascolo in Sardegna;
- per lire 500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.11; tale disponibilità sarà utilizzata quanto a lire 400.000.000 in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, per le spese di funzionamento della Sezione speciale dell’ETFAS - Ente di sviluppo agricolo in Sardegna -, escluse quelle relative ad emolumenti in favore del personale che svolge la sua attività nella Sezione speciale o in favore del restante personale dell’ETFAS di cui la Sezione comunque si avvalga, e quanto a lire 100.000.000 per alimentare la dotazione relativa agli oneri di attuazione del Piano.
Art.4
Fondo trasformazione passività cooperative agricole
Art.5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44
A parziale modifica di quanto previsto nell’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 le delibere della Sezione speciale dell’ETFAS relative alla determinazione del valore dei terreni da espropriare o da acquistare rientrano fra quelle immediatamente esecutive, una volta acquisito il parere della Commissione provinciale di cui agli articoli 28 e 33 della legge medesima. Il parere si intende acquisito se non viene espresso entro 30 giorni.
A integrazione delle norme contenute nell’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, si stabilisce:
a) che gli Organismi comprensoriali abbiano la facoltà di affidare ai Consorzi di bonifica operanti nel territorio o a liberi professionisti abilitati, l’incarico di redigere i piani di fattibilità;
b) che il deposito, presso i Comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani, riguardi non solo i piani formulati dalla Sezione speciale o dalle cooperative, ma anche quelli formulati dagli Organismi comprensoriali, o dalle Comunità montane;
c) che delle osservazioni inviate dai Comuni, dalle organizzazioni di categoria e dai privati si dovrà tenere conto non solo nei piani zonali di fattibilità formulati dalla Sezione speciale e dalle cooperative ma anche in quelli formulati dagli Organismi comprensoriali o dalle Comunità montane.
All’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è aggiunto il seguente comma: "I piani di valorizzazione si articolano in tre fasi di elaborazione: studi preliminari di delimitazione, piano di fattibilità e progettazione esecutiva".
Il primo periodo dell’articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è così sostituito: "I piani zonali di fattibilità sono esaminati, discussi e deliberati dagli Organismi comprensoriali competenti per territorio, previa istruttoria tecnico - amministrativa degli elaborati di piano compiuta dalla Sezione speciale dell’ETFAS; tale istruttoria non è necessaria per i piani redatti direttamente dalla Sezione speciale".
Il parere di cui agli articoli 28 e 33 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, espresso dalle apposite Commissioni provinciali sul valore dei terreni da espropriare e da acquistare, ha carattere consultivo.
Art.6
Trasferimento agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura delle disponibilità delle gestioni speciali
Art.7
Adeguamento della legge regionale 21 agosto 1980, n. 33
"Allo scopo di facilitare la conservazione, l’invecchiamento, la stagionatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l’Amministrazione regionale, a valere sulle leggi regionali in vigore può:
a) autorizzare la concessione di prestiti di esercizio sui fondi di rotazione esistenti;
b) concedere il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti di credito".
Nell’applicazione della medesima legge regionale 21 agosto 1980, n. 33, il concorso regionale nel pagamento degli interessi o il tasso agevolato possono avere decorrenza da data immediatamente successiva alla scadenza delle precedenti esposizioni.
Art.8
Norme generali per la realizzazione di infrastrutture rurali
Art.9
Unificazione misure incentivi strade e acquedotti rurali
Art.10
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7
Art.11
Decentramento competenze incentivi apicoltura
Per le aperture di credito si applicano le norme contenute nell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
Art.12
Formazione consulenti socio - economici
Sempre ai fini dell’applicazione del medesimo articolo 64, modificato dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 120.000.000 per l’anno finanziario 1982 (capitolo 06022).
Art.13
Programmi di miglioramento e potenziamento zootecnico
Art.14
Provvidenze per industrie trasformazione prodotti oleari danneggiati da calamità naturali
Art.15
Elettrificazione agricola
Nell’ambito dei programmi formulati dall’Amministrazione regionale, i piani esecutivi di intervento vengono approvati con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, nel quale viene disposta, altresì, l’anticipazione del 30 per cento del contributo del costo dei lavori. Un’ulteriore anticipazione, pari al 40 per cento del contributo regionale, verrà erogata previa esibizione del verbale di inizio dei lavori.
Alla liquidazione delle competenze residue si provvederà dopo l’accertamento dell’esecuzione del lavori. In tale sede potranno essere riconosciute varianti con maggiorazioni di spesa, entro i limiti del 10 per cento della spesa ammessa.
L’importo dei lavori viene determinato sulla base del prezziario del Ministero dell’industria in vigore alla data di emanazione del cedreto assessoriale di approvazione.
L’approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire.
Nessun compenso potrà essere riconosciuto a titolo di revisione prezzi.
L’articolo 37 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è abrogato.
Art.16
Opere di miglioramento fondiario
Capitolo 06027 - Contributi per la silvicoltura e la sugherocoltura (LR 13/1959) lire 500.000.000
Capitolo 06051/01 - Contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole (LR 46/1950 e successive modificazioni ed integrazioni)
lire 1.000.000.000
Capitolo 06053/01 - Contributi per la costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, per lo ammodernamento e la ristrutturazione delle serre (LR 46/1950 e successive modificazioni ed integrazioni) lire 1.000.000.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.17
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale
All’elaborazione del suindicato programma straordinario si provvederà a cura dell’Assessorato dei lavori pubblici con la collaborazione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il comitato di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.18
Opere acquedottistiche e fognarie
Art.19
Strade vicinali
Art.20
L’amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di lire 700.000.000 (cap. 08169), gli oneri gravanti sui Comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco, per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1978- 1981.
Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l’intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei comuni debitori.
Art.21
Completamento programma case per lavoratori
anno 1982 lire 7.508.800.000
anno 1983 lire 5.776.000.000
anno 1984 lire 2.888.000.000.
Per l’utilizzo di detti stanziamenti trovano applicazione le stesse modalità di accredito e di pagamento stabilite dal secondo e terzo comma dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
Oltre alle cooperative edilizie direttamente interessate, l’attuazione dei relativi interventi costruttivi può essere affidata dalla Regione, d’intesa con le cooperative medesime, ai consorzi regionali da loro delegati.
All’approvazione dei progetti provvedono le commissioni tecniche competenti per territorio di cui all’articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art.22
Opere pubbliche di interesse turistico
L’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 8, è abrogato.
Art.23
Agevolazioni mutui investimenti enti locali
Al fine di assicurare un limite d’impegno complessivo di lire 3.000.000.000 per l’intera durata ventennale dei mutui da agevolare sono determinate in lire 2.500.000.000 le quote da iscrivere negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
Art.24
Rideterminazione quote programmi opere pubbliche capo I legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
La seconda e la terza quota relative all’attuazione del terzo programma (1982- 1984) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), già determinate dall’articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, sono rideterminate nel seguente modo:
- anno finanziario 1983, da lire 60.000.000.000 a lire 39.360.000.000
- anno finanziario 1984: lire 85.000.000.000
- anno finanziario 1985: lire 20.640.000.000.
Art.25
Contributo straordinario per il primo funzionamento dello IACP di Oristano
Nelle more dell’affidamento del servizio di Tesoreria, tale anticipazione sarà accreditata all’Istituto con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
I fondi anticipati saranno restituiti alla Regione in cinque ratei annuali di eguale importo, a decorrere dal sesto anno successivo a quello di effettiva messa a disposizione dei fondi medesimi.
Art.26
Modalità per l’assunzione degli oneri di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19
I contributi di cui al comma precedente saranno corrisposti direttamente, per conto degli Ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.
A tal fine è istituito con decorrenza dall’esercizio 1982 un limite di impegno trentacinquennale di lire 30.000.000 (cap. 08034).
Art.27
Contributi straordinari della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - mutui edilizia agevolata -
Tale contributo integrativo regionale è corrisposto all’istituto di credito finanziatore dell’originario mutuo agevolato ed è utilizzato o per una corrispondente riduzione di ratei di ammortamento dello stesso mutuo originario, ovvero per abbattere il tasso passivo di interesse a carico delle cooperative per l’eventuale mutuo ordinario dalle medesime contratto, ad integrazione del primo per la copertura dell’ammissibile massimale di lire 24.000.000 per alloggio.
Per la concessione della provvidenza di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 167.000.000 negli anni dal 1982 al 2001 e di lire 119.000.000 nei successivi cinque anni.
Art.28
Contributi straordinari ai Comuni per opere pubbliche
Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai Comuni di cui al precedente comma.
Art.29
Garanzia regionale sui mutui edilizi
La garanzia rimane valida finchè sussiste un credito dell’istituto mutuante, in dipendenza sia di erogazioni in pre-ammortamento che di erogazioni, anche parziali, in ammortamento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.30
Fondo tutela livelli occupativi
Al relativo onere si fa fronte, per lire 24.000.000.000 come indicato all’articolo 49 della presente legge e per lire 5.000.000.000 con lo stanziamento disponibile sul capitolo 09050 del bilancio regionale per l’anno 1982.
Alla maggiore spesa prevista dal precedente comma si fa fronte, per lire 5.000.000.000 con lo stanziamento disponibile sul capitolo 09050 del bilancio regionale per l’anno 1982 e per la differenza con la variazione in aumento allo stesso capitolo disposta col successivo articolo 49.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art.31
- un "monte materie prime" finalizzato ad una funzione calmieratrice del mercato per la vendita agli artigiani a condizioni di particolare favore, da costituire o incrementare attraverso lo strumento del fondo di rotazione in bilancio, per una spesa di lire 846.000.000;
- quattro "centri pilota per l’artigianato" ad Oristano, Sinnai, Aggiu ed Iglesias, rispettivamente per la lavorazione della ceramica, della cestineria, della tessitura e dell’argento, favorendo - attraverso l’associazionismo - la salvaguardia e la riscoperta delle più autentiche tradizioni dell’arte popolare sarda, per una spesa di lire 3.000.000.000.
E’ fatta salva la facoltà di finanziare eventuali, ulteriori occorrenze determinate da revisione prezzi o da perizie suppletive e di variante, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione regionale in vigore.
Art.32
Art.33
Per la loro esecuzione si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1975, successive modificazioni, fatta eccezione per quanto disposto diversamente dal presente titolo.
Gli adempimenti tecnici necessari saranno assolti con la collaborazione dei competenti uffici dell’Amministrazione regionale.
Art.34
Detti conti correnti dovranno essere distinti per ogni singola opera, ed i pagamenti a loro carico dovranno essere effettuati esclusivamente con assegni intestati ai creditori. I pagamenti non potranno essere superiori alle disponibilità del conto.
L’ISOLA è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione.
Prioritariamente a quanto disposto all’ultimo comma del precedente articolo 31 eventuali economie di gestione su di uno o più conti correnti bancari, dopo l’avvenuta realizzazione delle opere relative possono essere utilizzate per ultimare le restanti opere, ove richiesto per revisione prezzi, perizie suppletive e di variante.
Eventuali eccedenze sui conti correnti dovranno essere versate, dopo l’ultimazione di ogni opera, alle entrate del bilancio della Regione.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.35
Adesione ad associazioni
Con carico al citato capitolo 02159 del bilancio regionale per l’anno 1982 è autorizzata, altresì, l’erogazione delle quote associative al "Comitato permanente delle Regioni periferiche marittime d’Europa" per gli anni 1980 e 1981.
Art.36
Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici
a) il 30 per cento, a titolo di anticipazione, dietro presentazione della convenzione di affidamento dell’incarico a liberi professionisti;
b) il 70 per cento, a seguito dell’approvazione, da parte dei competenti organi regionali, degli strumenti urbanistici comunali.
Art.37
Consorzio sorveglianza diga fiume Temo
Detto contributo sarà reso disponibile in favore del Consorzio con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Art.38
Completamento carta geologica della Sardegna
Art.39
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1982 è elevata da lire 12.920.256.000 a lire 14.000.000.000 (capitolo 10001).
Art.40
Centri servizi sociali
Art.41
Consulta femminile regionale
Art.42
Assegni di studio agli studenti universitari
Art.43
Contributi agli istituti professionali di stato per l’agricoltura
Art.44
Centri servizi culturali
Art.45
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Art.46
Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all’Istituto zooprofilattico
A tal fine le somme disponibili sul capitolo di spesa 12160 alla data del 31 dicembre 1981 possono essere impegnate entro l’anno finanziario 1982.
Art.47
Consorzio del porto di Civitavecchia
Art.48
Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina
Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.
COPERTURA FINANZIARIA
Art.49
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative lire 46.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla sottonotata voce dell’elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l’anno 1982:
n. 31) Finanziamenti per i servizi istituzionali della Amministrazione regionale e per interventi sociali lire 46.000.000
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 36.626.744.000
mediante riduzione delle riserve di cui alle sottoelencate voci dell’elenco n. 5 allegato al bilancio della Regione per il 1982:
n. 1) Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori lire 16.626.744.000
n. 15) Tutela livelli occupativi lire 20.000.000.000
Capitolo 03018 (Assegnazioni statali) - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 30.070.000.000
mediante l’utilizzazione delle riserve di cui alle sottoelencate voci dell’elenco n. 6 allegato al bilancio 1982:
n. 2) Ripartizione delle somme trasferite dalla Regione ai sensi della legge 7 dicembre 1977, n. 984 lire 22.224.000.000
n. 3) Somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 1º luglio 1977, n. 403 lire 4.000.000.000
n. 4) Somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 lire 3.846.000.000
08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08015 - Finanziamenti annui ai Comuni ed alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l’ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse (art. 1 LR 6 settembre 1976, n. 45 e art. 13 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 8.340.000.000
Capitolo 08056 - Contributi in conto interesse per mutui di investimento agli enti locali (LR) 20 giugno 1979, n. 48) lire 2.500.000.000
IN AUMENTO
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02159 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 05 - Sett. 01 - Quote associative e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che perseguono compiti d’interesse della Regione lire 60.000.000
05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05101 - (Denominazione variata - Spese per il funzionamento e per l’attuazione dei programmi del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (artt. 12 e 13 della LR 28 aprile 1978, n. 32) lire 300.000.000
06 - ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06011 (Assegnazioni statali) - Spese per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, finanziate a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (LR 15 marzo 1976, n. 14, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 14 della LR 10 maggio 1979, n. 38) lire 2.500.000.000
Capitolo 06019 (Assegnazioni statali) - Contributi al Centro regionale agrario sperimentale e ai consorzi per la frutticoltura di Cagliari e di Sassari per la esecuzione di un programma di potenziamento della attività vivaistica (artt. 9 e 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 19 della LR 10 maggio 1979, n. 38) lire 300.000.000
Capitolo 06021 (Assegnazioni statali) - Contributi per la attività del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (artt. 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 55.000.000
Capitolo 06022 - Spese per la formazione dei consulenti socio - economici, previsti dall’articolo 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153 lire 120.000.000
Capitolo 06052 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, da industria (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 1.000.000.000
Capitolo 06053 (Assegnazioni statali) - Contributi per la costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette per l’ammodernamento e la ristrutturazione delle serre in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 3.500.000.000
Capitolo 06054 (Assegnazioni statali) - Contributi per la coltivazione di piante officinali, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 100.000.000
Capitolo 06055 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’impianto di mandorli, noccioli e noci in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 13 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 440.000.000
Capitolo 06088 (Assegnazioni statali) - Contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali interpoderali (artt. 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5, e art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 1.500.000.000
Capitolo 06107 (Assegnazioni statali) - Somma da versare al fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia (artt. 6, 27 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4, e legge 1º luglio 1977, n. 403) lire 4.000.000.000
Capitolo 06150 (Assegnazioni statali) - Spese per promuovere l’incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell’acquisizione di beni e nell’esecuzione di opere di natura immobiliare (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367, e artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 690.000.000
Capitolo 06151/01 (Assegnazioni statali) - Contributi per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, e artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 360.000.000
Capitolo 06163 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 2.990.000.000
Capitolo 06167 (Assegnazioni statali) - Premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 2.000.000.000
Capitolo 06182 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per la ortofrutticoltura e la maiscoltura (LR 2 agosto 1951, n. 14, artt. 8, 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e artt. 1 e 6 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 400.000.000
Capitolo 06222 (Assegnazioni statali) - Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 989.000.000
Capitolo 06223 - Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 2.500.000.000
Capitolo 06245 (Assegnazioni statali) - Spese per la manutenzione e l’esercizio di lotti di opere di bonifica di cui non sia stato dichiarato il compimento (art. 17, commi primo e secondo RD 13 febbraio 1933, n. 215, e legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 1.400.000.000
Capitolo 06249 (Assegnazioni statali) - Spese per l’esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica (art. 22 legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 11 e 17 legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 20 della LR 10 maggio 1979, n. 38, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 4.000.000.000
07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07041 (Assegnazioni statali) - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 20 - Finanziamento all’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la realizzazione di Centri pilota, del monte materie prime e di una sala espositiva permanente con annesso centro di raccolta e assistenza tecnica commerciale lire 3.846.000.000
08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08016 - Finanziamenti annuali ai Comuni e agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche d’interesse locale (art. 11 della LR 6 settembre 1976, n. 45) lire 1.500.000.000
Capitolo 08034 - Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da Ordinari diocesani per la costruzione e il completamento di edifici di culto e di opere annesse (art. 4 della LR 27 novembre 1964, n. 19) lire 30.000.000
Capitolo 08035/03 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 10 - Sett. 17 – Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie lire 2.500.000.000
Capitolo 08055/01 - Finanziamenti straordinari ai Comuni per l’esecuzione di opere pubbliche (art. 21 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 12.000.000.000
Capitolo 08091/01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 12 - Sett. 23 - Contributi straordinari, integrativi di quelli statali di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi per l’abbattimento degli interessi relativi a mutui agevolati risultati di importo sottodimensionato rispetto al massimale ammissibile lire 167.000.000
Capitolo 08168 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 16 - Contributo straordinario al Consorzio per la sorveglianza della diga sul fiume Temo lire 100.000.000
Capitolo 08169 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 17 – Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco lire 700.000.000
Capitolo 08195 - Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali o classificabili come vicinali, di interesse agrario (art. 1 della LR 20 dicembre 1962, n. 20, LLRR 20 dicembre 1962, n. 26 e 9 aprile 1965, n. 12) lire 1.000.000.000
Capitolo 08240 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 15 - Sett. 23 – Anticipazioni per le spese di primo funzionamento dell’Istituto autonomo per le case popolari di Oristano lire 200.000.000
09 - ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Capitolo 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività produttiva per eventi congiunturali (LR 10 dicembre 1976, n. 66, art. 6, LR 5 settembre 1977, n. 40, art. 1, LR 10 febbraio 1978, n. 6, art. 16, LR 30 gennaio 1979, n. 4 e art. 37, LR 10 maggio 1979, n. 38, e artt. 6, 8 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4) lire 24.000.000.000
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (LR 1º giugno 1979, n. 47, e LR 26 gennaio 1976, n. 3) lire 1.079.744.000
Capitolo 10020 - Contributi per il funzionamento dei centri per i servizi sociali (art. 131 testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853, LR 17 novembre 1978, n. 68, e art. 51 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 100.000.000
Capitolo 10030 - Concessione di un contributo annuale alla Consulta femminile regionale (LR 27 giugno 1979, n. 53, e artt. 6, 13 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4) lire 20.000.000
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11013 - Assegni di studio agli studenti universitari (art. 3, lett. E) e art. 11 della LR 11 ottobre 1971, n. 26) lire 600.000.000
Capitolo 11038 - Contributi da erogare agli istituti professionali di Stato per l’agricoltura lire 220.000.000
Capitolo 11092 - Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria - per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto (LR 15 giugno 1978, n. 37) lire 290.000.000
Capitolo 11098 - Concessione di un contributo annuale all’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) (LR 27 novembre 1979, n. 61) lire 10.000.000
13 - ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Capitolo 13035 - Contributo al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per l’assolvimento dei propri compiti (art. 4, lett. a), legge 9 febbraio 1963, n. 223) lire 16.000.000
Le spese di cui agli articoli 26, 27 e 35 gravano sui citati capitoli 08034, 08091/01 e 02159 del bilancio 1982 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Alle spese autorizzate con l’articolo 16 si farà fronte, nell’anno 1983, con i mezzi ordinari destinati dalla Regione all’applicazione delle leggi regionali 18 giugno 1959, n. 13 e 26 ottobre 1950, n. 46.
Agli ulteriori oneri previsti a carico del bilancio per l’anno 1983, determinati in lire 20.640.000.000 (cap. 08015, 08016, 08035/03, 08195) si farà fronte con gli slittamenti di spesa previsti dal secondo comma del precedente articolo 24.
Art.50
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 12 novembre 1982.
Rojch