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Legge Regionale 19 novembre 1982, n. 42

Norme per l’istituzione delle graduatorie uniche regionali relative ai giovani assunti ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono istituite, ai sensi dell’articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le graduatorie uniche regionali dei giovani assunti dalla Regione, dagli enti strumentali regionali, dagli enti locali e dai loro consorzi, dagli Istituti autonomi delle case popolari, ai fini dell’attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell’articolo 26 della legge 1º giugno 1977, n. 285, nonchè dei giovani soci di cooperative con le quali i predetti enti hanno stipulato convenzioni ai sensi dell’articolo 27 della medesima legge.
Le graduatorie sono articolate per livelli funzionali corrispondenti a quelli di assunzione dei giovani secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge e, nell’ambito dei livelli, per qualifiche determinate con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.


Art.2
Presso l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è costituita una Commissione regionale presieduta dall’Assessore o da un suo delegato e composta altresì da:
- l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica o un suo delegato;
- l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;
- un rappresentante della Sezione regionale sarda dell’associazione Nazionale Comuni Italiani;
- un rappresentante della Sezione regionale sarda dell’Unione Province Italiane;
- un rappresentante designato unitariamente dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale presso gli enti indicati nell’articolo 1;
- il Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della sesta o quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.
La Commissione regionale:
a) esprime parere in ordine alle materie oggetto delle prove d’esame per ogni qualifica;
b) esprime parere sui criteri cui devono attenersi le commissioni esaminatrici nella valutazione dei titoli, nonchè sui criteri cui devono attenersi gli enti indicati all’articolo 1, nella predisposizione del rapporto da utilizzare per la valutazione dei titoli di servizio;
c) esprime parere su tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, per i quali l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ne ritenga opportuna l’acquisizione;
d) procede alla convocazione degli idonei di ogni graduatoria, al fine di acquisire dagli stessi, secondo l’ordine della graduatoria medesima la scelta dell’ente;
e) decide sul rapporto di corrispondenza tra le qualifiche delle graduatorie uniche regionali e quelle degli enti, ai fini dell’assegnazione agli enti medesimi;
f) propone la liberazione delle riserve previste dalla presente legge per i posti di qualifica non corrispondente a quelle delle graduatorie uniche regionali o per esaurimento delle graduatorie medesime.
I componenti della Commissione si intendono regolarmente convocati alle sedute con la notifica dell’avviso presso la rispettiva sede legale; l’ammissione dei medesimi alle sedute è subordinata all’esibizione di un titolo di legittimazione con facoltà di sostituzione da parte di un supplente unico designato nella prima seduta.


Art.3
Le commissioni degli esami di idoneità per ogni singola qualifica sono nominate con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e sono composte:
- da un impiegato della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale con anzianità di servizio non inferiore ad otto anni, con funzioni di presidente;
- da un rappresentante designato unitariamente dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale presso gli enti di cui all’articolo 1, primo comma;
- da due esperti nelle materie d’esame designati l’uno dalla Sezione regionale sarda dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’altro della Sezione regionale sarda dell’Unione Province Italiane;
- da un esperto nelle materie d’esame appartenente al ruolo unico regionale e degli enti strumentali regionali, di fascia funzionale non inferiore alla quinta o appartenente ai ruoli organici delle Province e dei Comuni superiori a 30.000 abitanti di equiparabile fascia funzionale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato amministrativo della sesta o quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale o degli enti strumentali regionali.
I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.
Nell’ipotesi che i candidati da esaminare per ogni qualifica siano in numero superiore a duecento unità, si può procedere alla nomina di tanti componenti in modo che, unico restando il presidente, la commissione sia articolata in sottocommissioni costituite ciascuna da componenti con requisiti e in numero uguale a quelli della commissione, nonchè da un segretario aggiunto.
A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento unità.
Nella designazione per le commissioni d’esame o per le eventuali sottocommissioni, i soggetti esterni all’Amministrazione regionale indicano un titolare ed un supplente; tuttavia, nella ipotesi che detta designazione non abbia luogo entro il decimo giorno anteriore a quello fissato per la prova scritta o pratica o si verifichino la rinuncia o le dimissioni del componente nominato, la sostituzione è disposta d’ufficio dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Ai fini degli adempimenti previsti dalla presente legge, le medaglie fisse di presenza previste dall’articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, sono elevate a lire 30.000 per seduta e competono a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici ed al segretario. L’indennità di trasferta compete secondo la disciplina vigente nell’organismo di appartenenza.


Art.4
L’iscrizione nelle graduatorie uniche regionali di cui all’articolo 1 è disposta previo superamento di un esame di idoneità effettuato per livello funzionale e qualifica.
All’esame di idoneità sono ammessi i giovani indicati nell’articolo 1, primo comma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè gli stessi giovani il cui rapporto risulti sospeso per chiamata alle armi per gli obblighi di leva.
I giovani sono ammessi esclusivamente all’esame di idoneità relativo alla qualifica corrispondente sotto il profilo retributivo e funzionale a quella attribuita all’atto dell’assunzione od in sede di convenzione.
All’esame di idoneità è altresì ammesso il personale di ruolo degli enti di cui all’articolo 9, primo comma, appartenente ad un livello retributivo funzionale immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l’esame, semprechè in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione all’esame stesso.
L’ammissione all’esame di idoneità è disposta a domanda, da far pervenire all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto che fissa le materie delle prove d’esame.


Art.5
L’esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 60 punti, così ripartiti:
- 20 punti per titoli;
- 40 punti per la prova d’esame.
Nell’ambito dei complessivi 20 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:
- fino a punti 10 per titoli professionali;
- fino a punti 10 per titoli di servizio o relativi alle attività attinenti all’esecuzione dei progetti.
I titoli professionali devono risultare acquisiti alla data del 1º settembre 1982 e devono essere prodotti dagli interessati non oltre il quinto giorno anteriore alla data fissata per la prova scritta o pratica, sotto pena di inammissibilità.
Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione mette a disposizione della commissione esaminatrice il relativo rapporto.
L’esame di idoneità s’intende superato ove il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore ai 24/40 nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.


Art.6
L’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con appositi decreti da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina:
- le materie oggetto delle prove d’esame per ogni qualifica;
- i criteri cui si debbono attenere gli enti di cui all’articolo 1, primo comma, nella predisposizione del rapporto per la valutazione dei titoli di servizio;
- le tabelle dei punteggi cui si debbono attenere le commissioni esaminatrici nella valutazione dei titoli;
- il diario ed il luogo della prova scritta o pratica;
- le modalità di espletamento delle prove ed ogni altra specificazione necessaria per il regolare svolgimento degli esami e gli adempimenti cui sono assoggettati i candidati idonei ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie uniche regionali;
- i candidati non ammessi a sostenere gli esami di idoneità;
- i candidati dichiarati non idonei alla qualifica per cui hanno concorso.
La pubblicazione del diario e del luogo delle prove d’esame, qualora abbia luogo almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove medesime, vale come convocazione dei candidati, restando esonerata l’Amministrazione regionale dall’osservanza dei termini di preavviso prescritti nei pubblici concorsi. La mancata presentazione alle prove è considerata come rinuncia agli esami di idoneità.


Art.7
Il punteggio complessivamente conseguito da ogni candidato nella valutazione dei titoli e della prova d’esame determina l’ordine di iscrizione nella graduatoria. In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza è determinato in base ai criteri contenuti nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sulla scorta degli atti delle commissioni e degli eventuali titoli preferenziali pervenuti nei termini indicati nel decreto di cui all’articolo 6, l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione procede, con appositi decreti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità espletati.
Nei confronti dei giovani di cui all’articolo 1 che non sostengono l’esame ovvero non lo superino, il rapporto è risolto ad ogni effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione della graduatoria unica regionale riferita alla qualifica per la quale gli stessi avevano titolo a concorrere.


Art.8
Con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie uniche regionali e sino all’immissione nei ruoli, i giovani iscritti nelle graduatorie medesime continuano a svolgere la propria attività presso l’ente gestore del progetto di cui all’articolo 1, secondo i criteri di utilizzazione stabiliti dal medesimo ente. Il rapporto dei giovani è a tempo indeterminato con diritto al trattamento economico iniziale e con la posizione di stato giuridico, assistenziale e previdenziale del corrispondente personale di ruolo e i relativi oneri sono a carico degli enti presso i quali i giovani prestano servizio.
Per gli oneri di cui al precedente comma, la Regione assicura agli enti la relativa copertura finanziaria, in correlazione alle assegnazioni statali secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.
Il personale di ruolo di cui all’articolo 4, quarto comma, fino alla data di immissione nel nuovo livello funzionale, conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta nel ruolo.


Art.9
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità inferiore, dei posti disponibili in relazione alla dotazione organica, presso l’Amministrazione regionale, gli enti strumentali da essa dipendenti o gli enti od organismi vigilati e gli Istituti autonomi delle case popolari operanti nell’Isola è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino all’esaurimento delle stesse.
Analogamente, a decorrere dalla data indicata nel precedente comma, la medesima percentuale dei posti disponibili, in relazione alla dotazione organica, presso gli enti locali della Sardegna e loro consorzi è coperto attingendo dalle graduatorie uniche regionali fino ad esaurimento delle stesse.
Gli enti di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con atto deliberativo approvato dall’organo di controllo, lo stato delle disponibilità organiche alla data predetta, da riservare ai giovani.
Ai fini dell’articolo 9, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, gli enti di cui ai precedenti commi diversi dalla Regione comunicano all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione lo stato delle proprie disponibilità organiche accertato in termini analitici, procedente al loro aggiornamento alle date del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, comunque fino all’esaurimento delle graduatorie uniche regionali.
L’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, provvede a liberare dalla riserva le disponibilità organiche degli enti di cui al primo comma, su proposta della Commissione regionale, secondo le ipotesi previste all’articolo 2, terzo comma, lettera f).
In sede di relazione al bilancio regionale l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio riferiscono sullo stato di utilizzazione delle graduatorie.


Art.10
Le graduatorie uniche regionali sono utilizzate per la copertura dei posti riservati ai sensi dell’articolo 9.
Ai fini del precedente comma, l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione procede, in relazione alle scadenze di cui al quarto comma del precedente articolo 9 alla convocazione davanti alla Commissione regionale prevista dall’articolo 2 dei candidati idonei secondo l’ordine di iscrizione nella graduatoria. Acquisita la preferenza dal candidato idoneo sulle disponibilità organiche dichiarate dagli enti di cui all’articolo 9, l’Assessore procede all’assegnazione agli enti medesimi.
Il candidato idoneo che, regolarmente convocato, non si presenti alla Commissione regionale o che davanti alla medesima non esprima una preferenza utile ovvero rifiuti i posti disponibili, è collocato dietro l’ultimo idoneo della graduatoria e, nelle more di una successiva convocazione davanti alla Commissione regionale, si applica la disposizione di cui all’articolo 8. Se anche alla successiva convocazione il candidato idoneo non esprime una preferenza utile ovvero rifiuta i posti disponibili decade dall’impiego a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla convocazione stessa; il personale di cui al quarto comma dell’articolo 4 viene invece cancellato dalla graduatoria con effetto immediato.


Art.11
La nomina degli idonei assegnati è disposta secondo la normativa vigente presso gli enti di cui all’articolo 9, previo accertamento del possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici.

Art.12
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, con riguardo alla retribuzione da corrispondere al personale iscritto nelle graduatorie uniche di cui al precedente articolo 1, si fa fronte con i finanziamenti spettanti alla Regione ai sensi della legge 6 febbraio 1981, n. 21, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Gli oneri conseguenti al funzionamento delle commissioni di cui all’articolo 3 fanno carico al capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982, la cui competenza è incrementata di lire 30.000.000 mediante storno dal capitolo 02050.


Art.13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
TABELLA DI EQUIPARAZIONE (Tabella Ristrutturata)
Livelli retributivi funzionali della L. 11 luglio 1980, n. 312, applicati ai giovani di cui all’articolo 1 Fasce funzionali del ruolo unico regionale Livello Enti Locali Fasce funzionali dei ruoli IACP
VII VI IV III II (ex parametro 115) II (ex parametro 100)

VI V IV III III II

VIII VI IV III III II

VI V IV III III II



Data a Cagliari, addì 19 novembre 1982

Rojch