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Legge Regionale 21 dicembre 1982, n. 43

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di consentire immediati interventi a sostegno del settore minerario, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente minerario sardo la somma di lire 1.650.000.000 a valere sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 7, lett. c), della legge 2 maggio 1976, n. 183, e disponibili sul conto dei residui del capitolo 09046 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982.
L’Ente minerario sardo impiegherà tale somma per la realizzazione dei programmi di attività delle consociate sino alla loro confluenza nell’ambito delle aziende a partecipazione statale.
Il progetto di promozione per una base di trasformazione mineraria, metallurgica e manifatturiera di minerali non ferrosi sarà adeguato per tenere conto degli interventi previsti nei programmi di cui al precedente comma.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 dicembre 1982.

Rojch