Legge Regionale 29 dicembre 1983, n. 31
Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.1
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.2
Contributi straordinari ai Comuni per opere pubbliche
Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai Comuni di cui al precedente comma.
Art.3
Opere acquedottistiche e fognarie
Art.4
Interventi copertura canali
Art.5
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
Art.6
Piani per insediamenti produttivi
Art.7
Infrastrutture nelle terre pubbliche
Art.8
Completamento delle strade di interesse regionale
Art.9
Spese per opere di consolidamento
Art.10
Contributo straordinario al Comune di Santa Maria Coghinas
Art.11
Trasferimento abitati Gairo e Osini
Art.12
Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale
Art.13
Programma straordinario di opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.14
Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66
Le disponibilità così costituite e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorchè non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire l’attività o colpite da eventi congiunturali.
La Giunta, con le procedure previste dall’articolo 25 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, su proposta dell’Assessore dell’industria, emana le direttive di ammissibilità intese particolarmente a delimitare le ipotesi di intervento secondo criteri di rigorosa differenziazione degli interventi di sviluppo dai casi di risanamento e sostegno occupativo e produttivo.
Art.15
Integrazione contributo in conto occupazione
La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1975.
per la concessione delle provvidenze di cui al citato articolo 11 la Regione autorizza, con proprie disponibilità lo stanziamento di lire 2.000.000.000 (cap. 03034); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.1/I del Programma d’intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art.16
Centri pilota artigianato
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.17
Fondo di solidarietà regionale in agricoltura
Art.18
Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate
A valere sullo stesso limite d’impegno può essere concesso il concorso interessi sui prestiti con abbuono di quota parte del capitale mutuato, previsti dall’articolo 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Si applica, anche in quest’ultimo caso, l’articolo 16 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24.
I tassi a carico delle ditte prestatarie non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.
E’ abrogato l’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
Art.19
Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
"La predetta agevolazione creditizia può essere accordata a favore degli imprenditori e delle cooperative agricole anche per le opere di miglioramento fondiario e agrario sussidiabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell’articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e loro successive modificazioni e integrazioni.
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 il limite d’impegno disposto dall’articolo 17 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevato da lire 1.000.000.000 a lire 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).
Art.20
Formazione proprietà coltivatrice
Art.21
Acquedotti e strade vicinali
- contributi per la costruzione di acquedotti rurali - Capitolo 06086-01 L. 1.000.000.000
- contributi per il completamento di strade vicinali - Capitolo 08195 L. 9.000.000.000
Art.22
Contributi per la costruzione laghi collinari
E’ abrogato l’ultimo comma dell’articolo 2 della citata legge regionale 21 marzo 1956, n. 7.
Art.23
Impianti cooperativi di trasformazione
Ad integrazione della somma di lire 1.000.000.000 prevista dall’articolo 21 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata, nell’anno 1983, l’ulteriore spesa di lire 1.400.000.000 per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).
Art.24
Attività promozionali cooperative a favore dell’agriturismo
Art.25
Fondo regionale di sviluppo della zootecnia
Art.26
Completamento del frigomacello di Chilivani
Detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di psesa 8.1.5/I - lettera a) - del programma d’intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.
Art.27
Finanziamento all’ETFAS
Art.28
Contributo sezione speciale ETFAS
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI OCCUPAZIONE
Art.29
(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRASPORTI
Art.30
Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.
Art.31
ARST - Contributi integrativi per investimenti
La misura complessiva dei contributi può essere commisurata all’intera spesa ritenuta ammissibile.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.32
Anticipazioni ai Comuni per l’assistenza e beneficenza
Detto stanziamento viene ripartito tra i Comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell’ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) Comuni montani;
b) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) altri Comuni.
Il rimborso da parte dei Comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, a favore dei Comuni e con i criteri di cui al precedente secondo comma, le disponibilità sussistenti in conto capitoli 02127, 02129 e 02130 che, a tal uopo, con la presente legge, vengono stornate a favore del capitolo 02132 di nuova istituzione.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.33
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Art.34
Programma di formazione professionale
Art.35
Attività formative in agricoltura
Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l’indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.
Art.36
Ulteriori attribuzioni del Comitato tecnico regionale per la finanza
Per l’attuazione di tale nuova competenza la composizione di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1950, n. 328 è così integrata:
1) due rappresentanti dell’Assessorato della difesa dell’ambiente;
2) due rappresentanti dell’Assessorato dell’agricoltura, di cui uno esperto in scienze agrarie e forestali;
3) due rappresentanti dell’Assessorato degli enti locali.
Art.37
Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici
Art.38
Personale del CRAAI.
Art.39
Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto
Art.40
Rimborsi ai Comuni per interventi contro la peste suina africana
Art.41
Centri per i servizi culturali
Art.42
Tonnara di Carloforte - anno 1980
Nella ripartizione della somma il Comune terrà conto dei criteri indicati dalla commissione delegata dagli stessi pescatori.
Art.43
Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi
La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un’unica soluzione, dopo l’accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d’opera mediante acconto non superiore all’80 per cento dell’ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente 20 per cento è corrisposto dopo l’accertamento del regolare completamento delle opere.
Tale contributo straordinario non potrà eccedere l’ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi delle leggi regionale 21 agosto 1980, n. 25, e 5 marzo 1953, n. 2.
Art.44
Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro
Art.45
Contributi agli istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo
Art.46
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 1º agosto 1973, n. 17
"L’Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni:
1) contributi per l’attuazione dei piani e programmi previsti da i punti A) B) e C) dell’articolo 3 della presente legge, relativi alla costruzione e all’arredamento di nuovi asili - nido;
2) contributi per la manutenzione straordinaria, l’ampliamento e l’adeguamento degli asili - nido comunali già esistenti, nonchè l’eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;
3) contributi per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l’arredamento degli asili - nido di proprietà comunale.
L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all’attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera e) dell’articolo 3 della presente legge".
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentita la competente Commissione consiliare, con proprio decreto formula i criteri di erogazione dei contributi di cui al punto 3).
Art.47
Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32
"L’Amministrazione regionale concede adeguati indennizzi agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per eventuali danni provocati al bestiame e alla colture agricole dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura".
Art.48
Fondi "globali"
voce n. 16 bis - DdL - Agenzia del lavoro L. 100.000.000
Nella stessa tabella sono introdotte le seguenti variazioni in aumento alle voci appresso indicate:
voce n. 5 - DdL - Contrattazione triennale personale Amministrazione regionale ed enti strumentali L. 9.000.000.000
voce n. 23 - DdL - Modalità per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per ricoveri fuori dalla Regione. L. 350.000.000
voce n. 24 - DdL - Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico. L. 120.000.000
In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 9.570.000.000 ed alla utilizzazione delle "altre" riserve della tabella A indicante nel successivo articolo 49, per complessive lire 780.000.000, il fondo speciale per le spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) è incrementato di lire 8.790.000.000.
Nella tabella B, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte in conto capitale (capitolo 03017), sono introdotte le seguenti voci:
voce n. 1 bis - DdL - Interventi per la valorizzazione delle terre pubbliche L. 2.000.000.000
voce n. 1 ter - DdL - Finanziamenti alle comunità montane ed altri enti per il risanamento delle aree degradate L. 900.000.000
In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 2.900.000.000 ed all’utilizzazione della "altre" riserve della tabella B indicate nel successivo articolo 49, per complessive lire 33.629.000.000, il fondo speciale per le spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) è ridotto di lire 30.729.000.000.
Art.49
Copertura finanziaria
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Cap. 10106 - (Di nuova istituzione) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall’articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122.
L. 152.745.000.000
Cap. 10302 - Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529, e art. 37 DPR 22 maggio 1975, n. 480). L. 466.000.000
Cap. 21330 - Quota assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l’applicazione dell’articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell’attività agricola nelle regioni (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 28, legge 30 marzo 1981, n. 119 e legge 7 agosto 1982, n. 526). L. 11.400.000.000
STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02127 - Spese per il mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi istituti, di cui all’articolo 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria). L. 1.400.000.000
Cap. 02129 - Interventi straordinari per l’assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480). L. 150.000.000
Cap. 02130 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto della Regione all’assistenza mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonchè dei minorenni e profughi inabili, di cui ai decreti legislativi luotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646, e al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480). L. 1.750.000.000
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge) L. 780.000.000 mediante utilizzazione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
voce 1) DdL - Riordinamento dell’Ufficio stampa della Giunta regionale. L. 10.000.000
voce 2) DdL - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi straordinari L. 30.000.000
voce 4) DdL - Usi civici. L. 10.000.000
voce 6) DdL - Riforma assistenza. L. 50.000.000
voce 7) ddL - Contributi integrativi funzionamento enti regionali. L. 100.000.000
voce 8) DdL - Ordinamento e funzionamento dell’Ufficio del piano. L. 10.000.000
voce 9) DdL - Sulla ricerca scientifica L. 290.000.000
voce 10) DdL - Indennità e rimborsi ai componenti i comitati di controllo degli enti locali. L. 50.000.000
voce 11) DdL - Norme per la tutela della flora e della vegetazione della Sardegna che rivestono particolare interesse scientifico, naturalistico, paessaggistico, monumentale ed economico. L. 15.000.000
voce 12) DdL - Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna. L. 25.000.000
voce 13) DdL - Istituzione dell’albo regionale interprofessionale dei tecnici operanti e residenti in Sardegna. L. 10.000.000
voce 14) DdL - Governo e amministrazione delle acque. L. 40.000.000
voce 15) DdL - Regolamento attività estrattiva dei minerali di cava nel territorio della Regione Sarda. L. 10.000.000
voce 16) DdL - Provvidenze per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale. L. 10.000.000
voce 17) DdL - Tutela delle minoranze etniche e linguistiche. L. 10.000.000
voce 18) DdL - Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate. L. 50.000.000
voce 20) DdL - Revisione provvidenze a favore dello sport. L. 50.000.000
voce 25) DdL - Finanziamento collegamenti marittimi veloci. L. 10.000.000
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10/5/1983, n. 12 e art. 48 della presente legge) L. 33.629.000.000 mediante utilizzazione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella B allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
voce 1) DdL - Interventi per il rilancio degli investimenti e il sostegno dell’occupazione. L. 23.309.000.000
voce 2) DdL - Istituzione del servizio di tutela del suolo. L. 50.000.000
voce 3) DdL - Accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura. L. 100.000.000
voce 4) DdL - Agevolazioni creditizie in materia di commercio. L. 50.000.000
voce 5) DdL - Disciplina dei mercati all’ingrosso in Sardegna. L. 50.000.000
voce 6) DdL - Agri - turismo. L. 20.000.000
voce 7) DdL - Edilizia abitativa. L. 10.000.000.000
voce 8) DdL - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1973, concernente gestione asili - nido. L. 50.000.000
In aumento
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
cap. 02131 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 07 - Anticipazioni ai Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, 1º comma, della presente legge). L. 10.000.000.000
Cap. 02132 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 07 - Finanziamenti ai Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma, della presente legge). L. 3.300.000.000
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge).
L. 9.570.000.000
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge).
L. 2.900.000.000
Cap. 03034 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 28 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti aggiuntivi della Regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 15 della presente legge).
L. 2.000.000.000
Cap. 03035 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 17 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per l’attuazione del programma di interventi di copertura o di deviazione di canali correnti all’interno dei centri abitati (art. 4 della presente legge). L. 8.000.000.000
Cap. 03036 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 23 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per la concessione ai Comuni di finanziamenti destinati all’acquisizione di aree edificabili ed alla loro urbanizzazione primaria (art. 5 della presente legge).
L. 7.000.000.000
Cap. 03037 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 24 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per la concessione ai Comuni di finanziamenti da erogarsi agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinarsi all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive (art. 6 della presente legge). L. 5.000.000.000
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Cap. 04176 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 2 - Contributo straordinario al Comune di Santa Maria Coghinas per le spese di gestione (art. 10 della presente legge).
L. 100.000.000
05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Cap. 05081-01 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 15 - Contributi straordinari in favore delle cooperative costruttrici di stabulari (legge 2 maggio 1977, n. 192, e art. 43 della presente legge). L. 300.000.000
Cap. 05094 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 15 - Finanziamento al Comune di Carloforte per contributi da corrispondere ai tonnarotti che hanno partecipato alla tonnara dell’anno 1980 (art. 42 della presente legge). L. 50.000.000
Cap. 05102 - Indennizzo agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per i danni al bestiame e alle colture agricole provocati dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura. L. 70.000.000
06 - ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06060 - Concorsi negli interessi sui mutui contratti per l’attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario e agrario (artt. 1 e 8, LR 8 luglio 1975, n. 30, art. 17 della legge finanziaria e art. 19 della presente legge).
L. 3.500.000.000
Cap. 06086-01 - Contributi per la costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 2 marzo 1974, n. 78, (art. 34 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14; art. 9, LR 12 novembre 1982, n. 38, e art. 21 della presente legge). L. 1.000.000.000
Cap. 06107 - (AS) - Somma da versare al fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia (artt. 6, 27 e 29, LR 23 gennaio 1981, n. 4; legge 1º luglio 1977, n. 403; art. 18 della legge finanziaria e art. 25 della presente legge).
L. 6.000.000.000
Cap. 06120 - Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3; art. 20, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24, e art. 17 della presente legge). L. 4.000.000.000
Cap. 06121 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (artt. 6 e 26, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24, e art. 18 della presente legge). L. 4.000.000.000
Cap. 06220 - Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (LR 23 novembre 1979, n. 60, e art. 20 della presente legge). L. 2.500.000.000
Cap. 06234 - (AS) - Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè l’ampliamento o l’ammodernamento di preesistenti impianti (artt. 9 e 45, lett. g), della legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 1, legge 1º luglio 1947, n. 403; art. 21 della legge finanziaria e art. 23 della presente legge).
L. 1.400.000.000
Cap. 06243 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Somma da versare alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il finanziamento del secondo lotto del frigomacello di Chilivani (art. 26 della presente legge). L. 750.000.000
Cap. 06282-01 - (Denominazione variata - Contributo per il funzionamento dell’ERSAT – Ente regionale di sviluppo assistenza tecnica in agricoltura - in conto di esercizi decorsi (art. 27 della presente legge).
L. 20.000.000.000
Cap. 06283 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Contributo alla Sezione speciale dell’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - per il suo funzionamento (art. 28 della presente legge). L. 450.000.000
07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Cap. 07062 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 20 - Somme da versare alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, per le spese relative ai compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali (art. 16 della presente legge).
pm.
08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. 08016 - Finanziamenti annuali ai Comuni e agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche di interesse locale (art. 11, LR 6 settembre 1976, n. 45; art. 17, LR 12 novembre 1982, n. 38; art. 3 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge.
L. 3.000.000.000
Cap. 08016-01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 30 - Spese per opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas (art. 13 della presente legge).
L. 1.600.000.000
Cap. 08034 - Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione e il completamento di edifici di culto e di opere annesse (art. 4, LR 27 novembre 1964, n. 19; art. 26, LR 12 novembre 1982, n. 38, e art. 39 della presente legge). L. 30.000.000
Cap. 08035-03 - Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 18, LR 12 novembre 1982, n. 38; art. 4 della legge finanziaria e art. 3 della presente legge).
L. 14.000.000.000
Cap. 08042 - Spese per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse regionale e di competenza degli enti locali, spese per i relativi oneri di progettazione, di direzione e di collaudo (art. 3, 7, 15, 17 e 22, LR 13 giugno 1958, n. 4, art. 5 LR 27 novembre 1964 n. 19, LR 4 ottobre 1955, n. 16 e art. 5 della legge finanziaria). L. 10.000.000.000
Cap. 08055-01 Finanziamenti straordinari ai Comuni per l’esecuzione di opere pubbliche (art. 21 della LR 7 maggio 1981, n. 14 e art. 28 della LR 12 novembre 1982, n. 38 e art. 2 della presente legge). L. 30.000.000.000
Cap. 08055-02 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 30 - Spese per l’esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche (art. 7 della presente legge).
L. 8.000.000.000
Cap. 08106-01 - (Di nuova istituzione) - Contributi individuali in conto capitale previsti dall’articolo 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n. 94, per l’acquisto, la costruzione ed il ricupero di abitazioni - Quota mezzi propri della Regione (art. 12 della presente legge). L. 14.000.000.000
Cap. 08146-01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 10 - Sett. 23 - Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini - Quota fondi regionali - (art. 11 della presente legge).
L. 2.000.000.000
Cap. 08195 - Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario (art. 1, LR 20 dicembre 1962, n. 20, e LLRR 20 dicembre 1962, n. 26, 9 aprile 1965, n. 12, legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 19 della LR 12 novembre 1982, n. 38).
L. 9.000.000.000
09 - ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Cap. 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività produttiva per eventi congiunturali (LR 10 dicembre 1976, n. 66; art. 6, LR 5 settembre 1977, n. 40; art. 1, LR 10 febbraio 1978, n. 6; art. 16, LR 30 gennaio 1979, n. 4; art. 37, LR 10 maggio 1979, n. 38; artt. 6, 8 e 29, LR 23 gennaio 1981, n. 4; art. 30, LR 12 novembre 1982, n. 38; art. 26 della legge finanziaria e art. 14 della presente legge).
L. 10.000.000.000
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Cap. 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (LR 1º giugno 1979, n. 47; LR 26 gennaio 1976, n. 3; art. 29 della legge finanziaria e art. 34 della presente legge).
L. 2.500.000.000
Cap. 10045 - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni, integrativi di quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria di asili - nido (art. 4, comma primo, n. 2, lett. b), LR 1º agosto 1973, n. 17).
L. 1.500.000.000
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11039 - Contributi da erogare ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo per interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli istituti stessi e i rispettivi convitti.
L. 600.000.000
Cap. 11092 - Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) e Società umanitarie - per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto (LR 15 giugno 1978, n. 37; art. 48 della legge finanziaria e art. 39 della presente legge). L. 150.000.000
12 - ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’
Cap. 12203 - Rimborsi ai Comuni che hanno sostenuto spese per operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana (art. 14, LR 5 febbraio 1982, n. 6, e art. 40 della presente legge). L. 50.000.000
13 - ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Cap. 13001 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 19 - Anticipazione della Regione per la concessione di contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 30 della presente legge).
L. 2.000.000.000
Cap. 13026 - Contributi regionali integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti (art. 9, ultimo comma, LR 27 agosto 1982, n. 16, e art. 26 della presente legge).
L. 2.000.000.000
Le spese di cui all’articolo 18 gravano sul capitolo 06121 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 1987, le spese di cui all’art. 19 gravano sul capitolo 06060 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2004, le spese di cui all’articolo 20 gravano sul capitolo 06220 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2002, le spese di cui all’articolo 39 gravano sul capitolo 08034 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2017.
Le spese di cui all’articolo 29 gravano sul fondo da ripartire di cui al capitolo 03058 da istituire nel bilancio per l’anno 1984.
Al precitato capitolo 13001 si applica, per l’esercizio 1983, la normativa prevista dall’articolo 48 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13.
Art.50
Art.51
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1983
Rojch