Legge Regionale 30 dicembre 1983, n. 38
Modificazione dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla "Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"Ai componenti gli organi istituzionali delle Unità Sanitarie locali compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 35".
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1983.
Rojch