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Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 33

Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(ACCOGLIMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO)
Art.1
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, disciplinati dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e sue modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo le disposizioni della presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, «legge quadro sul pubblico impiego».
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale dipendente dagli enti pubblici strumentali di cui in appresso:
- Ente regionale di sviluppo ed assistenza tecnica;
- Ente sardo acquedotti e fognature;
- Ente sardo industrie turistiche;
- Centro regionale agrario sperimentale;
- Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna;
- Istituto incremento ippico della Sardegna;
- Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano;
- Istituto superiore regionale etnografico;
- Stazione sperimentale del sughero.


Art.2
Sono regolati in ogni caso con legge, ovvero sulla base della legge con regolamento di cui alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1:
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e l' addestramento;
5) il ruolo unico regionale, la sua consistenza e la dotazione organica delle relative qualifiche funzionali;
6) le garanzie del personale in ordine all’esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero;
9) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti regionali ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell’amministrazione regionale.
Nell’osservanza dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente comma, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell’organizzazione del lavoro e del rapporto d’impiego:
1) il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale e all’estero, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi continuativi prestati presso eventuali uffici amministrativi costituiti all’estero;
2) i criteri per l’organizzazione del lavoro nell’ambito della disciplina fissata ai sensi del n. 1 del precedente comma;
3) l’identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l’efficienza degli uffici;
5) l’orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l’attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l’addestramento;
8) le procedure relative all’attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l’attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.
Gli atti di cui ai precedenti commi si ispirano ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell’efficienza amministrativa, nonchè ai principi normativi di omogeneità contenuti nelle norme del titolo II della legge 29 marzo 1983, n. 93.
La disciplina contenuta negli accordi stipulati a norma della presente legge modifica la preesistente normativa legislativa o regolamentare della materia, che resta in vigore fino all’emanazione della nuova disciplina.


Art.3
Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell’Amministrazione regionale è composta: dall’Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e di finanze.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare un’ipotesi di accordo entro quattro mesi dall’inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione dell’Amministrazione riferisce alla Giunta regionale.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall’ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Giunta ed agli Assessori che compongono la delegazione le loro osservazioni.
La Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell’ipotesi di accordo, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, riferisce alla Commissione consiliare competente sul contenuto dell’accordo stesso al fine di acquisirne il parere.
La Commissione consiliare formula il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale il parere si intende acquisito. La Giunta regionale successivamente autorizza la sottoscrizione dell’accordo.
In caso di determinazione negativa della Giunta regionale le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta medesima, con la procedura prevista dai commi precedenti.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.


Art.4
Gli accordi di cui al precedente articolo disciplinano in particolare tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l’incidenza sull’ammontare globale della spesa.
E’ fatto divieto agli enti indicati nell’articolo 1, ai quali l’accordo si riferisce, di concedere trattamenti integrativi non previsti dall’accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione dell’Amministrazione regionale, i seguenti elementi:
a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
c) la quantificazione della spesa.
Possono essere previste, con i procedimenti e gli accordi di cui al precedente articolo, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.
La Giunta regionale è tenuta a verificare come condizione per l’avvio delle procedure relative agli accordi predetti che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso prevedano:
a) l’obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi.
Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse decorrono dalla data di scadenza dei precedenti accordi.


Art.5
Nella relazione al bilancio pluriennale della Regione, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al personale del ruolo unico regionale. In particolare nel bilancio pluriennale della Regione viene indicata la spesa destinata alla contrattazione per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L’onere derivante dalla contrattazione è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni di cui al comma precedente.
La Giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente.
All’onere derivante dall’applicazione delle norme contenute negli accordi si provvede mediante riduzione a favore dei competenti capitoli di un apposito fondo, istituito nello stato di previsione dell’Assessorato competente in materia di bilancio, il cui impinguamento è determinato annualmente con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
Nella relazione alle proposte di bilancio, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell’azione amministrativa formulando eventuali proposte.


Art.6
Al personale indicato nell’articolo 1 sono estese le disposizioni di cui agli articoli 23, primo comma, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in materia di tutela sindacale del pubblico impiego.
Nella predetta materia, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20.5.1970 n. 300, nonchè degli articoli 29 e 30 della legge medesima, sono applicati con norme da emanarsi in base agli accordi da stipulare ai sensi della presente legge.
Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nella normativa regionale vigente nella materia di cui ai precedenti commi.


TITOLO II
(NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE, TRANSITORIE E FINALI)
Art.7
L' impiegato, al quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l’infermità dal medesimo contratta, ha diritto al rimborso delle spese di cura effettivamente sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè ad un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Spetta altresì il diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per tutta la durata dell’aspettativa che sia stata concessa a motivo dell’infermità riconosciuta come sopra.

Per ottenere il riconoscimento dell’infermità ai sensi del primo comma, l’impiegato è tenuto a presentare all’Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui ha avuto piena conoscenza dell’infermità predetta. Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente comunque da data non anteriore alla comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermità cui le spese si riferiscono.

Per conseguire l’equo indennizzo ai sensi del primo comma, l’impiegato è tenuto a presentare all’Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell’integrità fisica, ovvero dal giorno in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fisica in conseguenza dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con apposito regolamento di esecuzione, sono stabilite le procedure per l’accertamento, gli organi sanitari e tecnico - amministrativi che intervengono nelle suddette procedure, nonchè la misura dell’equo indennizzo che è determinata secondo criteri direttamente proporzionali alla categoria di menomazione, avuto riguardo alla retribuzione annua iniziale della qualifica funzionale di appartenenza del dipendente.


Art.8
Gli incarichi di rappresentanza dell’Amministrazione presso consigli di amministrazione, collegi di revisori o simili sono attribuiti al personale iscritto in appositi elenchi caratterizzati dalla specifica professionalità posseduta, tenuti presso l’Assessorato competente in materia di personale. L’iscrizione ha luogo a domanda, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.

Nell’attribuzione degli incarichi, l’Amministrazione è tenuta ad osservare il criterio della distribuzione degli stessi, al fine di evitarne l’accumulo su un limitato numero di soggetti.

L’impiegato incaricato ai sensi del primo comma, nell’esercizio del mandato ha riguardo all’interesse generale specifico dell’Amministrazione, alla quale riferisce con periodicità almeno semestrale.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, l’impiegato è tenuto a comunicare all’Assessorato competente in materia di personale gli incarichi ad esso conferiti da soggetti diversi dall’Amministrazione. La stessa comunicazione è altresì fatta all’ufficio di appartenenza.


Art.9
Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività del Centro ricreativo aziendale del personale della Regione e degli Enti pubblici da essa dipendenti, mediante la concessione di contributi finanziari, nonchè l’uso gratuito di aree, locali ed altri beni appartenenti al patrimonio regionale, finalizzati all’esercizio delle iniziative che siano dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti regionali ed a sviluppare le loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.
Il contributo finanziario di cui al precedente comma è concesso annualmente nel limite dello stanziamento stabilito nell’apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della Regione.


Art.10
Entro il 31 dicembre 1984, la Giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge al fine di dare nuova disciplina alle materie contemplate nel primo comma del precedente articolo 2.
Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvederà , con le procedure previste dalla presente legge, alla definizione dell’accordo sulle materie contemplate nel secondo comma dell’articolo 2, relativamente al triennio 1º gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.
L’articolo 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 è abrogato.


Art.11
Il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a decorrere dal 1º luglio 1982.
Per quanto non previsto dalla presente legge, e in quanto compatibili, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale della Amministrazione regionale.


Art.12
Con decorrenza dal 1º luglio 1982, al personale dell’Amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale pari a lire 75.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

Art.13
La tabella e relative note di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, sono sostituite dalla allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

Art.14
In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all’articolo 13, con decorrenza dal 1º luglio 1982 e dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:
a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;
b) assegno personale previsto dall’articolo 12.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.
Qualora, in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all’articolo 12, successivamente al 1º luglio 1982 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.


Art.15
L’anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1º luglio 1982 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all’eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell’articolo 14.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1º luglio 1982, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.
Nei confronti del personale, cui ai sensi dell’articolo 14 sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l’eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l’attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 14, tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell’ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe.


Art.16
L’assegno personale previsto dall’articolo 12 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuato ai sensi dell’articolo 14.

Art.17
Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’articolo 13 hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Art.18
La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell’assegno vitalizio, prevista dall’articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1º luglio 1982, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e dalla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.
Ai fini previsti dal precedente comma, i dipendenti cessati dal servizio alla data del 1º luglio 1982, ivi compresi quelli di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, sono virtualmente collocati nei nuovi parametri detributivi previsti dall’art. 13 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 15, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1º luglio 1982 per l’individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonchè dell’anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.
Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.


Art.19
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 3 miliardi nell’anno 1984.

Art.20
In armonia con i criteri indicati nell’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 1 della presente legge.
A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.


Art.21
Al fine del contenimento degli oneri della presente legge nel quadro della politica governativa di contenimento della spesa pubblica, i miglioramenti economici derivanti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale nella misura percentuale di cui in appresso:
- dal 1º luglio 1982: 30 per cento;
- dal 1º novembre 1983: 65 per cento;
- dal 1º maggio 1984: 100 per cento.
In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, nei confronti del personale che successivamente al 1º luglio 1982 sia cessato anche volontariamente dal servizio, la corresponsione dei miglioramenti economici ha luogo nella misura del 100 per cento con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente quello della stessa cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1º luglio 1982.
La disposizione di cui al primo comma non opera nei confronti del personale di cui all’articolo 10 terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed


Art.22
I concorsi interni previsti dall’articolo 90, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed estesi al personale della formazione professionale a norma dell’articolo 23 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti secondo quanto previsto nelle disposizioni medesime.
Ha altresì titolo all’ammissione ai predetti concorsi interni, il personale inquadrato nel ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 90, primo comma.
I transiti nelle fasce superiori ai sensi dei precedenti commi hanno effetto dal 1º giugno 1982.
A parziale modifica della disposizione di cui al 4º comma dell’articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi interni consistono nella valutazione dei titoli di servizio, nonchè in una prova pratica o in un colloquio.
I contingenti destinati ai concorsi interni di cui al primo comma sono considerati complessivamente nell’ambito della medesima fascia funzionale e vengono ripartiti per singole qualifiche secondo il numero dei posti determinato nei decreti che indicono i concorsi stessi. Restano ferme le altre disposizioni contenute nell’articolo 92 della legge regionale 17 agosto 1978, numero 51.
Per la valutazione dei candidati le commissione esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 40 punti così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di servizio, riferiti alla durata ed alla qualità del servizio reso;
- 30 punti per la prova d’esame.


Art.23
I concorsi speciali previsti dall’articolo 91, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso il personale che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato nella sesta fascia del ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale, non proveniente da fascia inferiore, alla data del 1º giugno 1982. Il relativo beneficio è disposto con effetto dalla data da ultimo citata.
Ai concorsi predetti è altresì ammesso il personale di cui alla legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, purchè in possesso dei requisiti come sopra prescritti. Al personale medesimo è estesa la disposizione contenuta nell’articolo 91, quarto comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con attribuzione del relativo beneficio a decorrere dal 1º luglio 1979.


Art.24
Il personale incaricato con atto formale della direzione dell’Ufficio di documentazione Regionale dipendente dall’Ufficio stampa della Regione è inquadrato con effetto dal 1º luglio 1982, nella quarta fascia funzionale del ruolo unico del personale dipendente della Amministrazione regionale, previo superamento di un colloquio secondo le modalità previste dagli articoli 89 e 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
L’applicazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata alla domanda del personale interessato, da inoltrare all’Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, resta salvo il rapporto in atto fino alla naturale scadenza e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale anteriormente all’inquadramento in ruolo è valutato per intero ai fini dell’attribuzione del trattamento economico in sede d’inquadramento e della ulteriore progressione economica.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, nella parte concernente il personale previsto dal presente articolo.


Art.25
Sino alla data d’insediamento della Commissione di disciplina costituita ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i membri eletti di cui al primo comma, lettera b) e secondo comma sono sostituiti da componenti di pari numero e fascia funzionale nominati su una terna di dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nell' ambito regionale.
La Commissione di disciplina costituita ai sensi del precedente comma porta a conclusione i procedimenti dei quali sia stata già investita all’atto dell’insediamento dello stesso organo previsto in via ordinaria.


Art.26
La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1984, in disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dalla Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Il disegno di legge di cui al precedente comma dovrà essere formulato tenendo conto dei seguenti criteri:
- le prestazioni del Fondo dovranno essere correlate al periodo di iscrizione e della relativa contribuzione;
- per il personale acquisito alle dipendenze della Regione in forza di norme di attuazione o di speciali leggi regionali, l’iscrizione al Fondo avrà effetto dalla data dell’acquisizione;
- il servizio reso anteriormente alla predetta data di acquisizione deve essere oggetto di specifica opzione di riscatto, ad opera del personale interessato, sul quale grava il relativo onere per la parte di spettanza;
- ai fini del riscatto di cui sopra sarà consentita la utilizzazione dei conti individuali sui fondi speciali in atto o degli importi maturati su fondi analoghi.
Ai fini della predisposizione del disegno di legge, sarà costituita dall’Amministrazione un’apposita commissione con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al secondo comma dell’art. 3. Essa determinerà le direttive per l’attività della commissione tecnica incaricata degli studi tecnico - attuariali sulla problematica relativa alla revisione della materia.
Contestualmente, l’Amministrazione darà luogo ad una indagine conoscitiva delle partite previdenziali nell’ambito degli enti di cui all’articolo 1, con l’obiettivo di pervenire ad una loro omogeneizzazione.


Art.27
Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, secondo i criteri previsti dall’articolo 26, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all’articolo 1 restano in vigore.
In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l’iscrizione al predetto Fondo per effetto delle disposizioni dell’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e dell’articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 46, nonchè dell’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, e dell’articolo 22 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è iscritto al Fondo medesimo, a domanda.
Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l’iscrizione, ai fini del trattamento previdenziale, presso l’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo predetto la norma contenuta nell’articolo 2, alinea terzo del punto 1), della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso indetto ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.


Art.28
L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:
a) la ricongiunzione ai fini del trattamento previdenziale, presso l’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze dei soppressi enti ISES, ISSCAL, ENALC, INAPLI e INIASA dal personale trasferito ai sensi di norme di attuazione o di leggi speciali, anteriormente al trasferimento stesso, assumendo a carico del bilancio della Regione i relativi oneri, con diritto a rivalsa della Regione medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli Enti di provenienza;
b) la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso con iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell’assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell’E.R.S.A.T. (già E.T.F.A.S.) e degli altri Enti di cui all’articolo 1, assumendo a carico dell’Ente di appartenenza i relativi oneri nell’importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.


Art.29
L’Amministrazione regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’istituzione degli appositi elenchi previsti dall’articolo 8, procedendo altresì alla verifica degli incarichi conferiti in rappresentanza dell’Amministrazione ai fini dell’adeguamento ai criteri contenuti nell’articolo stesso.

Art.30
Il personale di ruolo degli enti strumentali della Regione che, da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico regionale.
I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall’Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di opzione.
Il personale che si avvale di detta facoltà, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell’organico, nella medesima fascia funzionale, con la qualifica e con il trattamento economico in atto presso l’ente di provenienza.
L’anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l’ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta utile ai fini della progressione economica nella fascia di inquadramento. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall’applicazione di disposizioni corrispondenti all’articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l’iscrizione del personale inquadrato ai sensi della presente legge, rispettivamente, presso l’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).
Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l’iscrizione del personale predetto presso il fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l’Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell’iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.
Le disposizioni che precedono sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso gli enti strumentali della Regione, che sia in possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni stesse, ai fini della opzione per l’inquadramento nei ruoli degli enti predetti.


Art.31
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in lire 5.500.000.000 per il periodo 1º luglio 1982 - 31 dicembre 1983, in lire 17 miliardi 986.000.000 per l’anno 1984 ed in lire 19.300.000.000 per l’anno 1985 e per quelli successivi.
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria 1984)
Lire 23.486.000.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1984.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELL'’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1º giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e art. 13 della presente legge) (spesa obbligatoria)
Lire 7.200.000.000
Cap. 02019 - Versamento, ritenute e contributi al fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17; L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 13; L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma terzo; L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma secondo; L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5; L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4; L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e L.R. 19 novembre 1982, n. 42) (spesa obbligatoria)
Lire 478.000.000
Cap. 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale dell’Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e articolo 17 della presente legge)
Lire 280.000.000
Cap. 02116 - Versamento di ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale Lire 1.543.000.000
Cap. 02116- 01 - Versamento di ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale
Lire 460.000.000
Cap. 02100 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 Sez. 1 - Cat. 03 - Sett. 01 - Sovvenzione straordinaria a favore del fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (art. 19 della presente legge)
Lire 3.000.000.000
06 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06281 - Contributo annuo all’E.R.S.A.T. - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - quota per spese correnti
Lire 5.790.000.000
Cap. 06270 - Contributo annuo all’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 26 marzo 1953, n. 8, e L.R. 12 marzo 1969, n. 9).
Lire 700.000.000
Cap. 06271 - Contributo annuo all’Istituto di incremento ippico per la Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 28 maggio 1969, n. 27)
Lire 360.000.000
Cap. 06272 - Contributo annuo al Centro regionale agrario sperimentale - quota per spese correnti (art. 10, L.R. 19 giugno 1956, n. 22)
Lire 600.000.000
07 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Cap. 07010 - Contributo annuo all’Ente sardo industrie turistiche - quota per spese correnti (L.R. 22 novembre 1950, n. 62)
Lire 267.000.000
Cap. 07040 - Contributo annuo all’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano - quota per spese correnti (art. 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6)
Lire 239.000.000
08 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. 08225 - Contributo annuo all’Ente sardo acquedotti e fognature - quota per spese correnti (L.R. 20 febbraio 1957, n. 18 e L.R. 5 luglio 1963, n. 9)
Lire 2.214.000.000
09 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL' INDUSTRIA
Cap. 09015 - Contributo annuo alla Stazione sperimentale del sughero - quota per spese correnti (L.R. 6 febbraio 1952, n. 5)
Lire 152.000.000
11 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11060 - Contributo annuo all’Istituto superiore regionale etnografico - quota per spese correnti (art. 16, L.R. 3 luglio 1972, n. 26)
Lire 203.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1984 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Nuoro, addì 25 giugno 1984

Rojch