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Legge Regionale 31 dicembre 1984, n. 37

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1985.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1985, il bilancio della regione per l’anno finanziario 1985 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1984 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1984.
Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongano in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1984.


Art.2
In vigenza dell’esercizio provvisorio, i provvedimenti di impegno da emettere in conto dei capitoli di spesa corrispondenti ai capitoli numero 03086, 03087, 03089, 03090 e 03091, del bilancio per l’anno finanziario 1984, sono emessi dall’Assessore competente in materia di patrimonio e quelli da emettere in conto del capitolo di spesa corrispondente al capitolo numero 03103 dello stesso bilancio, sono emessi dall’Assessore competente in materia di sanità.

Art.3
In corrispondenza a quanto previsto nel precedente articolo 1 e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1 agosto 1966, n. 5 ed all’articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 dicembre 1984.

Rojch