Legge Regionale 17 dicembre 1985, n. 30
Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Essa è composta da:
1. un rappresentante dell’Assessore regionale dell’agricoltura che la presiede;
2. quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
3. un rappresentante per provincia designato dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell’articolo 12;
4. quattro esperti apistici qualificati nominati dall’Assessore regionale dell’agricoltura possibilmente uno per provincia, sentito il parere delle associazioni riconosciute;
5. un rappresentante dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente;
6. un rappresentante dell’Assessore regionale all’igiene e sanità ;
7. un docente della Facoltà di agraria dell’Università di Sassari;
8. un tecnico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sardegna.
I membri della Commissione sono nominati dall’Assessore regionale dell’agricoltura e durano in carica tre anni. Ad essi competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.
La Commissione ha sede presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura.
Funge da segretario della Commissione un dipendente della Regione.
E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all’articolo 1.
Art.3
I contributi per l’impianto, la ristrutturazione e l’ampliamento di aziende apicole sono elevati al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le cooperative e le società di persone regolarmente costituite con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a otto che hanno come oggetto sociale prevalente l’esercizio dell’attività apicola.
Per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti l’azienda apicola deve comprendere almeno 20 alveari e dev’essere condotta da almeno un apicoltore che abbia seguito un corso di formazione professionale specifica. Si prescinde da quest’ultima condizione per le aziende che intendono trasformare gli allevamenti rustici in razionali.
Possono altresì beneficiare di un contributo per il servizio di impollinazione, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, i consorzi ed associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico ed i consorzi di miglioramento fondiario per le zone di rispettiva produzione o competenza.
Per l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle provvidenze si applicano le norme procedurali vigenti in materia di mutui e contributi per le opere di miglioramento fondiario.
Art.4
Art.5
Art.6
L’omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di lire 1.000, per ogni alveare riconosciuto infetto.
Al ricevimento della denuncia l’Unità sanitaria locale provvede agli accertamenti diagnostici e prescrive le misure di bonifica e profilassi necessarie.
Qualora l’intervento di risanamento comporti la distruzione dell’alveare e delle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all’apicoltore è riconosciuto dalla Regione un indennizzo nella misura del 70 per cento del valore perduto, salvi i casi di dolo o colpa.
Per il ripristino dell’alveare l’apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico - sanitarie prescritte dalla competente Unità Sanitaria locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.
Art.7
Art.8
Art.9
Agli acquirenti di famiglie di api o di api regine dall’esterno del territorio della Sardegna è fatto obbligo di denunciare all’Unità sanitaria locale competente per territorio l’avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza, nonché il comune e la località di destinazione degli acquisti effettuati.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.
Art.10
Il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente compete ai Sindaci che possono avvalersi dei servizi e presidi delle competenti Unita Sanitarie Locali.
Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15
* quanto a lire 300.000.000, mediante l’utilizzo dello stanziamento del capitolo 06200 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985, che assume una nuova denominazione a seguito della abrogazione della legge 15 giugno 1954, n. 13;
* quanto a lire 30.000.000, mediante il corrispondente incremento delle entrate della Regione conseguente all’istituzione del capitolo 35016.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1985 è istituito il seguente capitolo:
Cap. 35016 - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 6, 7, 8, 9 e 10)
L. 30.000.000
Nello stato di previsione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione per l’anno 1985 sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 06200 - (Denominazione variata) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05) - Contributi agli imprenditori singoli o associati per l’acquisto di arnie, di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario e per la costruzione o il riattamento di locali e per mutui a tasso agevolato (art. 3 della presente legge).
L. 270.000.000
Cap. 06200-01 - (Di nuova istituzione) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05) - Indennizzi agli apicoltori per la distruzione degli alveari affetti da malattie (art. 6 della presente legge)
L. 50.000.000
Cap. 06200-02 - (Di nuova istituzione) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 04) - Spese per il funzionamento della Commissione regionale apistica (art. 2 della presente legge)
L. 10.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06200, 06200-01 e 06200-02 dello stato di previsione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art.16
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1985
Melis