Legge Regionale 17 dicembre 1985, n. 31
Norme per il trasferimento e l’utilizzo dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, soppresse ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione, qualora la domanda medesima non sia stata presentata;
2. dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene accertato il difetto delle condizioni previste per l’inquadramento delle IPAB in una delle categorie di cui al secondo e quarto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Dalla data del trasferimento di cui al comma precedente, i comuni interessati succedono alle IPAB soppresse in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Art.2
1. inventario dei beni;
2. elenco del personale dipendente dal quale risultino le rispettive posizioni;
3. rendiconto finanziario contabile relativo all’ultimo anno di attività ;
4. elenco riepilogativo di tutti gli atti d’archivio e dei documenti.
I rappresentanti legali delle IPAB provvedono quindi al passaggio delle consegne ai comuni interessati, in contraddittorio con i rappresentanti dei medesimi, mediante redazione di un processo verbale in cui si attesti la veridicità dei documenti di cui al primo comma. Tali documenti in ogni caso dovranno essere allegati al processo verbale.
Il comune, ove le disposizioni di cui ai precedenti commi non vengano eseguite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario per i relativi adempimenti.
Art.3
Art.4
1. i beni immobili e mobili destinati a servizi di assistenza sociale, nonchè il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati in proprietà ai comuni dove le istituzioni avevano sede legale;
2. i beni immobili destinati a servizi di assistenza sociale, ubicati in comuni diversi da quelli in cui l’istituzione aveva sede legale, possono essere assegnati in proprietà a tali comuni, previa consultazione degli stessi;
3. gli altri beni immobili sono assegnati in proprietà a comuni, singoli o associati, compresi nell’ambito della stessa provincia nella quale l’istituzione soppressa aveva sede legale.
Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa consultazione dei comuni interessati ed in base a un programma volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse, approvato dalla Giunta medesima.
I beni di cui al primo comma conservano l’originaria destinazione a servizio di assistenza sociale, anche in caso di loro trasformazione patrimoniale da parte dei comuni, giusto l’articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Art.5
Con decorrenza dalle medesime date i comuni, anche avvalendosi della disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, adotteranno le determinazioni di propria competenza in applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali in vigore; nelle more i comuni continuano ad applicare al personale di cui al primo comma le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l’ente di provenienza.
L’assegnazione ai comuni del personale di cui al primo comma del presente articolo viene fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art.6
1. assumere nuovo personale, anche nell’ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2. assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo;
3. procedere ad alienazione e trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli;
4. costituire diritti reali sugli stessi;
5. stipulare contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla vigente legislazione.
Al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi del secondo comma dell’articolo 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, può essere concessa l’autorizzazione a compiere gli atti di cui al comma precedente, sentiti i pareri dei comuni interessati che si devono pronunciare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
L’autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per congedo militare.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1985
Melis