Legge Regionale 30 dicembre 1985, n. 35
Norme per la definitiva sistemazione e la mobilità degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Ai fini di cui al precedente comma i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’amministrazione regionale, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le opere universitarie, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, i consorzi per le zone industriali d’interesse regionale, l’Azienda regionale sarda trasporti, l’ente minerario sardo, l’ente autonomo del Flumendosa, nonché presso gli enti elencati all’art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono attribuiti, entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge e con effetto non posteriore al 1º giugno 1985, secondo l’ordine della graduatoria di merito, agli idonei di qualifica uguale o corrispondente che prestino servizio presso ogni singolo ente.
Art.2
Art.3
Detti adempimenti sono comunicati all’amministrazione regionale entro sessanta giorni. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano profili professionali uguali o equiparabili a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi sono collocati in soprannumero presso gli enti che hanno nella dotazione organica profili professionali uguali o equiparabili. Nel caso in cui nelle dotazioni organiche dell’area regionale non sussistano profili professionali uguali o equiparabili rispetto a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, gli idonei medesimi continuano a prestare servizio presso i rispettivi enti di appartenenza sino a quando non si provvederà all’istituzione, nelle dotazioni organiche dell’amministrazione regionale, degli enti provinciali per il turismo, dell’Azienda regionale sarda trasporti, dell’Ente minerario sardo, dell’Ente autonomo del Flumendosa e presso gli altri enti regionali di cui all’art. 1, comma secondo, della legge 25 giugno 1984, n. 33, di qualifiche o profili professionali, anche ad esaurimento, uguali o equiparabili a quelli per cui hanno sostenuto i relativi esami. Gli idonei di cui al presente comma, nel caso in cui non fossero tutti inquadrati con le procedure in esso previste, continuano a prestare servizio presso gli enti di appartenenza fino a quando non siano assegnati agli enti di cui all’art. 1, a conclusione di appositi procedimenti di riqualificazione professionale che l’amministrazione regionale organizza a tal fine. Per quanto previsto dal presente comma l’amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.
In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, l’amministrazione regionale, sentite le associazioni regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione province d’Italia( UPI), dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani( UNICEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali(CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, procede, con uno o più provvedimenti da emanarsi anche in termini successivi, al trasferimento del personale soprannumerario da collocare in posti vacanti dei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell’ente ricevente, secondo l’ordine inverso di iscrizione nelle graduatorie.
Con le medesime modalità di cui al secondo comma, l’amministrazione regionale procede al trasferimento di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell’ente ricevente anche in soprannumero, in misura comunque non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche e nell’ambito territoriale della provincia in cui l’idoneo presta servizio.
Detti trasferimenti possono aver luogo entro e non oltre la data del 1º giugno 1986.
Art.4
Fino a quando non siano espletate le procedure di cui agli articoli 1 e 2, nonché del precedente comma, gli enti sopraspecificati non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto per queste ultime cessa al compimento del settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si considerano disponibili, per i fini previsti dalla presente legge, i posti vacanti che, riferiti a profilo professionale uguale o equiparabile rispetto a qualifiche delle graduatorie uniche regionali, non siano destinati alle assunzioni obbligatorie in favore delle categorie protette, nè ai pubblici concorsi fatti salvi a norma del primo comma.
L’equiparazione e la corrispondenza tra la qualifica della graduatoria unica regionale ed il profilo professionale esistente presso gli enti di cui all’art. 1, è disposta d’ufficio dalla Regione, sentite le organizzazioni sindacali degli enti medesimi.
I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art.5
Art.6
Art.7
L’inquadramento in ruolo ai sensi della presente legge è disposto dal competente organo dell’ente ricevente.
Nelle ipotesi non previste dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1984, n. 138, e, in quanto compatibili, nella legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.
Art.8
Il personale indicato al precedente comma continua ad essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, presso l’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, la somma contenuta nell’art. 2, alinea terzo del punto 1), della legge medesima.
L’inquadramento nella fascia funzionale superiore di idoneità del personale di cui all’art. 8, ultimo comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, è disposto, ai soli effetti giuridici, con effetto dalla data di pubblicazione della graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della predette legge. Al personale medesimo è riconosciuta, nella nuova fascia funzionale, l’anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata secondo quanto previsto dall’articolo 43 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al corrispondente personale che sia inquadrato nei ruoli degli enti indicati all’art. 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
Art.9
A detti oneri si fa fronte per L. 25.260.000.000, con le assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione, sino al 31 dicembre 1986, ai sensi dell’art. 7, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138 e, a partire dall’anno 1986, per la differenza di L. 690.000.000, derivante dall’applicazione degli articoli 2, 3 e 8, con mezzi propri della Regione, consistenti nell’aumento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
A partire dall’anno 1987, anche al predetto onere di lire 25.260.000.000, si fa fronte con i mezzi propri della Regione e, specificatamente, con le risorse già destinate all’applicazione delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, 28 novembre 1981, n. 36, 12 gennaio 1982, n. 2 e 25 giugno 1984, n. 33.
Art.10
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 dicembre 1985
Melis