Legge Regionale 30 dicembre 1985, n. 36
Norme integrative alla legge di bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
I residui di stanziamento presenti al 31 dicembre 1985 sul capitolo 02133 possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1986, ancorché provenienti da anni finanziari precedenti il 1980.
Lo stanziamento di L. 13.000.000.000 iscritto al capitolo 03014 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985, per la parte non utilizzata alla chiusura dello stesso anno, è mantenuto in bilancio quale residuo, sino al 31 dicembre 1986.
Art.2
Art.3
"Gli stanziamenti di lire 18.389.000.000 e di lire 92.658.000.000 iscritti rispettivamente sui capitoli 05029 e 05078/02 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985, relativi alle assegnazioni FIO per l’anno 1984, possono essere impegnati nei limiti dei finanziamenti approvati, ma i relativi pagamenti potranno essere disposti nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta deliberati dal CIPE".
Art.4
La somma di lire 40.000.000 stornata dal capitolo 03016 è portata in diminuzione della riserva di cui alla voce 1) della Tabella A) allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1985
Melis