Legge Regionale 30 dicembre 1985, n. 38
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1985.
Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongano in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1985.
Art.2
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1985
Melis