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Legge Regionale 17 novembre 1986, n. 63

Adeguamento degli interventi a sostegno delle istituzioni universitarie operanti nell’Isola e della Deputazione di storia patria per la Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad adeguare i contributi istituiti con le leggi regionali 7 febbraio 1950, n. 45; 23 ottobre 1952, n. 29; 19 aprile 1956, n. 11; 4 febbraio 1965, n. 2; 11 agosto 1970, n. 20 e 7 febbraio 1950, n. 4, a favore delle seguenti Facoltà delle Università sarde e della Deputazione di storia patria per la Sardegna, secondo le misure sottoelencate:
- Università di Cagliari - Facoltà di economica e commercio (LL.RR. 7 febbraio 1950, n. 45, e 23 ottobre 1952, n. 29) (cap. 11067)
lire 150.000.000
- Deputazione di storia patria per la Sardegna (L.R. 19 aprile 1956, n. 11) (cap. 11069)
lire 20.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (L.R. 4 febbraio 1965, n. 2) (cap. 11070)
lire 120.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia (L.R. 11 agosto 1970, n. 20) (cap. 11072)
lire 70.000.000
- Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie (L.R. 7 febbraio 1950, n. 4) (cap. 11075)
lire 20.000.000


Art.2
Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 380.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento
11 - DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11067 -
(1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04.) - Contributo annuo all’Università di Cagliari nelle spese della Facoltà di economia e commercio (LL.RR. 7 febbraio 1950, n. 5, 23 ottobre 1952, n. 29 e articolo 1 della presente legge)
lire 150.000.000
OMISSIS
Capitolo 11069 -
(1.1.1.6.2.2.06.06) (05.04) - Contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna per lo studio delle vicende storiche e la raccolta e pubblicazione di documenti originali interessanti la Sardegna (L.R. 19 aprile 1956, n. 11 e articolo 1 della presente legge)
lire 20.000.000

Capitolo 11070 -
(1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) - Contributo annuo all’Università di Cagliari per il potenziamento delle attività e miglioramento delle attrezzature della Facoltà di scienze politiche (L.R. 4 febbraio 1965, n. 2 e articolo 1 della presente legge
lire 120.000.000

Capitolo 11072 -
(1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) Contributo all’Università di Cagliari per la scuola di specializzazione di studi sardi annessa alla Facoltà di lettere e filosofia (L.R. 11 agosto 1970, n. 20 e articolo 1 della presente legge)

Capitolo 11075 -
(1.1.2.3.8.3.06.04) (05.04) - Contributo annuo all’Università di Sassari per migliorare le attrezzature scientifiche e le dotazioni degli istituti della Facoltà di scienze agrarie (L.R. 7 febbraio 1950, n. 4 e articolo 1 della presente legge)
lire 20.000.000

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge stimate in lire 380.000.000 annue gravano sui citati capitoli 11067 - 11069 - 11070 - 11072 - 11075 del bilancio della Regione per il 1986 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 novembre 1986

Melis