Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali banditistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno.
Art.2
Contributi
a) per l’acquisto di strumenti musicali;
b) per il miglioramento ed il completamento di attrezzature funzionali all’esercizio dell’attività;
c) per lo svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e corali, o di altre analoghe manifestazioni a carattere locale che abbiano i requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
d) per l’organizzazione di manifestazioni anche competitive e di raduni a carattere provinciale e regionale;
e) per la partecipazione a manifestazioni anche competitive a livello nazionale ed internazionale riservate a complessi particolarmente qualificati;
f) per l’organizzazione di convegni e per lo svolgimento della normale attività delle associazioni.
Art.3
Piani annuali
Il piano annuale deve contenere l’indicazione specifica delle somme stanziate per ciascun tipo di attività, nonchè i criteri seguiti nella ripartizione.
Art.4
Domande di contribuzione
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell’anno riferimento;
- prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti;
- indicazione dei tempi di realizzazione;
- relazione illustrativa delle attività pregresse ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1.
Art.5
Modalità di erogazione dei contributi
Art.6
Modalità di utilizzazione dei contributi
In caso di inadempimento totale o parziale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l’Assessore della pubblica istruzione, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo.
Art.7
Rendiconto
La mancata presentazione della memoria comporta la sospensione dell’erogazione del contributo.
Art.8
Convenzioni
Dei benefici di cui al comma precedente possono usufruire esclusivamente le associazioni ed i gruppi che svolgono la propria attività in modo continuativo a livello regionale o provinciale da almeno due anni e che dispongono, altresì, della capacità tecnico - organizzativa necessaria per lo svolgimento delle iniziative sovvenzionate.
Art.9
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 800.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l’anno 1986 ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la riserva prevista al n. 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1986.
Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico per l’anno 1986 al capitolo 11083 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 novembre 1986
Melis