Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 65
Erogazione di un contributo per il funzionamento del corso biennale istituito dalla Facoltà di magistero dell’Università di Cagliari per la specializzazione teorico - pratica del personale direttivo e docente della scuola nel recupero degli handicappati.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il contributo verrà messo a disposizione dell’Amministrazione dell’Università di Cagliari all’inizio di ogni anno accademico, a partire dall’anno accademico 1986-1987 e verrà amministrato dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Cagliari, che approverà il piano di spesa proposto dal Direttore del corso e ratificato dal Consiglio di facoltà .
Art.2
Per gli anni successivi al primo, alla domanda di contributo dovrà essere allegata una relazione particolareggiata dell’attività svolta nell’anno accademico precedente.
Art.3
"Contributo all’Università di Cagliari per il corso biennale istituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, dalla Facoltà di magistero per la specializzazione teorico - pratica del personale direttivo e docente della scuola nel recupero degli handicappati."
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 100.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l’anno 1986 ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la riserva prevista al n. 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1986.
Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico per l’anno 1986 al capitolo 11084 e ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 novembre 1986
Melis