Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 69
Interventi straordinari a favore degli imprenditori artigiani e commerciali danneggiati dal nubifragio dell’ottobre 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dai comitati comunali dell’agricoltura integrati da un rappresentante degli artigiani o da un rappresentante dei commercianti e da un funzionario dell’Assessorato del turismo, artigiano e commercio. I sindaci provvedono alla liquidazione dell’indennizzo.
Art.3
I pagamenti su detti conti correnti sono disposti dal sindaco, mediante emissione di assegni intestati ai singoli beneficiari.
I rendiconti delle somme messe a disposizione devono essere presentati dai comuni entro sei mesi dalla data di apertura dei conti correnti all’Assessorato del turismo, artigianato e commercio.
Art.4
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
L. 1.000.000.000
mediante riduzione della riserva prevista alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
In aumento
Capitolo 07071
(Nuova istituzione) - Contributi alle imprese artigiane, turistiche e commerciali danneggiate da evento calamitoso verificatosi nell’ottobre 1986 L. 1.000.000.000
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1986
Melis